31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/42
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Alsharghawi/Consiglio
(Causa T-485/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea - Funzioni di ex capo di gabinetto di Mouammar Qadhafi - Scelta della base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità - Libertà di circolazione - Diritto di proprietà - Obbligo di giustificare la fondatezza della misura»))
(2016/C 402/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento, in primo luogo, della decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34), e, in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1323 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2015, L 206, pag. 4).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Bashir Saleh Bashir Alsharghawi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
(1) GU C 337 del 12.10.2015.
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