19.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/27
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Grecia / Commissione
(Causa T-506/15) (1)
([«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Grecia - Rettifiche finanziarie forfettarie - Regime degli aiuti connessi alla superficie - Nozione di pascoli permanenti - Condizioni di assoggettamento a una rettifica finanziaria del 25 % - Comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 - Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 - Condizionalità - Controllo dei criteri di gestione obbligatori - Controllo delle buone condizioni agronomiche e ambientali - Obbligo di motivazione - Detrazione di una rettifica annullata da una sentenza del Tribunale»])
(2018/C 104/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Triantafyllou, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 371 del 9.11.2015.
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