29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/21
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Almaz-Antey/Consiglio
(Causa T-515/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Proporzionalità - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti fondamentali»))
(2018/C 392/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp., già OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: A. Haak, C. Stumpf e M. Brüggemann, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e P. Mahnič, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2015, L 157, pag. 50), in secondo luogo, della lettera del Consiglio, del 31 luglio 2015, in cui quest’ultimo ha dichiarato che la ricorrente doveva rimanere sottoposta alle misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) e dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), in terzo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2015, L 334, pag. 22), e, in quarto luogo, dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2016, L 178, pag. 21), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto
2)
La Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp. è condannata alle spese.
(1) GU C 371 del 9.11.2015.
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