19.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/28
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Francia/Commissione
(Causa T-518/15) (1)
((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Programma di sviluppo rurale sul territorio francese - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Zone con svantaggi naturali - Rettifica finanziaria forfettaria - Spese sostenute dalla Francia - Controlli in loco - Criterio di carico - Conteggio degli animali - Maggiorazione del tasso di rettifica forfettaria per inadempimento reiterato - Garanzie procedurali»))
(2018/C 104/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e A. Daly, successivamente D. Colas, R. Coesme e A. Daly, infine D. Colas, R. Coesme, S. Horrenberger e E. de Moustier, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Lewis e J. Aquilina, agenti).
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Sampol Pucurull, successivamente V. Ester Casas, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica una rettifica forfettaria maggiorata del 10 % sulla base del rilievo che l’inadempimento addebitato alle autorità francesi quanto al conteggio degli animali era ricorrente e non era stato oggetto di miglioramenti da parte delle medesime.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
4)
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 354 del 26.10.2015.
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