2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/13
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Italmobiliare e a./Commissione
(Causa T-523/15) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Imputabilità del comportamento illecito - Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Limite massimo dell’ammenda - Durata del procedimento amministrativo - Termine ragionevole - Capacità contributiva»)
(2019/C 295/17)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Italmobiliare SpA (Milano, Italia) e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti e A. Bardanzellu, successivamente M. Siragusa e F. Moretti, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Biolan, F. Jimeno Fernández e T. Vecchi, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Italmobiliare SpA e le altre parti ricorrenti, i cui nomi sono indicati nell’allegato, sono condannate alle spese.
(1) GU C 354 del 26.10.2015.
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