28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/34
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio
(Causa T-619/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana - Congelamento dei capitali - Decisione di iscrizione iniziale - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inclusione dei nomi dei ricorrenti - Attuazione di una risoluzione dell’ONU - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Presunzione d’innocenza - Errore manifesto di valutazione»))
(2017/C 283/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, Repubblica centrafricana) e Kardiam (Anversa, Belgio) (rappresentanti: D. Luff e L. Defalque, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e P. Mahnič Bruni, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1485 del Consiglio, del 2 settembre 2015, che attua l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU 2015, L 229, pag. 1)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) e la Kardiam sono condannati alle spese.
(1) GU C 27 del 25.1.2016.
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