4.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 82/38
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Stena Line Scandinavia/Commissione
(Causa T-631/15) (1)
((«Aiuti di Stato - Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario-stradale della cintura di Fehmarn - Aiuti individuali - Decisione di non sollevare obiezioni - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato e che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Lesione della concorrenza e pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Condizioni di compatibilità - Aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo - Necessità dell'aiuto - Effetto incentivante - Proporzionalità dell'aiuto - Gravi difficoltà che giustificano l’avvio del procedimento d’indagine formale - Obbligo di motivazione - Comunicazione riguardante gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»))
(2019/C 82/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: P. Alexiadis, solicitor, e L. Sandberg-Mørch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati; L. Flynn e S. Noë, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg) (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch e J. Buendía Sierra, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Thorning, successivamente J. Nymann-Lindegren, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione C(2015) 5023 final, del 23 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca) per il finanziamento del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn (GU 2015, C 325, pag. 5).
Dispositivo
1)
La decisione C(2015) 5023 della Commissione, del 23 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca) per il finanziamento del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn (GU 2015, C 325, pag. 5), è annullata nella parte in cui la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni rispetto alle misure concesse dal Regno di Danimarca alla Femern A/S per la pianificazione, la costruzione e la gestione del collegamento fisso della cintura di Fehmarn.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione sopporterà, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dalla Stena Line Scandinavia AB.
4)
Il Regno di Danimarca e il Föreningen Svensk Sjöfart sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 59 del 15.2.2016.
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