27.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/24
Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2017 — Osho Lotus Commune / EUIPO — Osho International Foundation (OSHO)
(Causa T-670/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo OSHO - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di contrarietà all’ordine pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Osho Lotus Commune eV (Colonia, Germania) (rappresentante: M. Viefhues, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Ivanov e A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Osho International Foundation (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2015 (procedimento R 1997/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Osho Lotus Commune e l’Osho International Foundation.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Osho Lotus Commune eV si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
3)
L’Osho International Foundation si farà carico delle proprie spese.
(1) GU C 27 del 25.1.2016.
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