12.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 337/12
Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2015 — NK Rosneft e a./Consiglio
(Causa T-69/15) (1)
((«Ricorso per annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Litispendenza - Irricevibilità manifesta»))
(2015/C 337/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: NK Rosneft OAO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Russia), RN-Exploration OOO (Mosca, Russia), e Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2014/872/PESC del Consiglio del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e della decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC (GU L 349, pag. 58), nonché del regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349, pag. 20), nelle parti in cui tali atti riguardano le ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
La NK Rosneft OAO, la RN-Shelf-Arctic OOO, la RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, la RN-Exploration OOO, e la Tagulskoe OOO sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 228 del 13.7.2015.
Full & Egal Universal Law Academy