2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/31
Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Bundesverband Glasindustrie e a./Commissione
(Causa T-108/15) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2019/C 295/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bundesverband Glasindustrie (Düsseldorf, Germania) e le 11 altre ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato dell’ordinanza (rappresentanti: U. Soltész e C. von Köckritz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, T. Maxian Rusche e R. Sauer, successivamente, T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti, assistiti da H. Wollmann, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento dell’ArcelorMittal Hochfeld GmbH, avente causa dell’ArcelorMittal Ruhrort GmbH, e della P-D Glasseiden GmbH Oschatz.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Bundesverband Glasindustrie nonché quelle delle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.
4)
L’ArcelorMittal Hochfeld GmbH, avente causa dell’ArcelorMittal Ruhrort GmbH, e la P-D Glasseiden GmbH Oschatz sopporteranno le proprie spese relative alle domande di intervento.
(1) GU C 138 del 27.4.2015.
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