1.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/58
Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Slovenia/Commissione
(Causa T-118/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Irricevibilità»))
(2016/C 038/78)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [Sezione Garanzia,] del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 369, pag. 71), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica di Slovenia.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica francese e dall’Ungheria.
3)
La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica italiana, la Repubblica francese e l’Ungheria sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle proprie domande di intervento.
(1) GU C 146 del 4.5.2015.
Full & Egal Universal Law Academy