18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/39
Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e a./Commissione
(Causa T-188/15) (1)
((«Aiuti di Stato - Imprese che gestiscono reti di collegamento con autobus nella Regione Campania - Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato - Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno - Ricorso proposto da imprese che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario dell’aiuto»))
(2016/C 016/48)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Napoli, Italia); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italia); Actv SpA (Venezia, Italia); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italia); Asstra — Associazione Trasporti (Roma, Italia); e Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma) (rappresentante: M. Malena, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, G. Conte e P.J. Loewenthal, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione (UE) 2015/1075 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull’aiuto di Stato SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione — Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist (GU L 179, pag. 128)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
La Compagnia Trasporti Pubblici SpA, la Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, la Actv SpA, la Ferrovie Appulo Lucane Srl, la Asstra Associazione Trasporti, e l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), sopporteranno oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 198 del 15.6.2015.
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