25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/59
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Haswani/Consiglio
(Causa T-231/15 RENV) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale - Adattamento del ricorso - Ricevibilità - Necessità di adattare i motivi di ricorso e gli argomenti - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)
(2019/C 399/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: George Haswani (Yabrud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Sikora-Kalėda e S. Kyriakopoulou, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, R. Tricot e A. Bouquet, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, pag. 10), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 132, pag. 3), della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subìto a causa di tali atti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. George Haswani, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nelle cause C-313/17 P e T-231/15 RENV.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese sostenute nelle cause C-313/17 P e T-231/15 RENV.
(1) GU C 213 del 29.6.2015.
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