14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/46
Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione
(Causa T-382/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Energia nucleare - Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point - Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità»))
(2016/C 419/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania) e gli altri 9 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: D. Fouquet e J. Nysten, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento presentate dalla NNB Generation Company Limited, dalla Repubblica slovacca, dalla Ungheria, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica di Polonia.
3)
La Greenpeace Energy eG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.
4)
La Greenpeace Energy e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, la Commissione, la NNB Generation Company Limited, la Repubblica slovacca, l’Ungheria, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, la Repubblica francese, la Repubblica Ceca e la Repubblica di Polonia. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento
(1) GU C 337 del 12.10.2015
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