27.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 301/32
Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2018 — Romania / Commissione
(Causa T-478/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione europea - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))
(2018/C 301/42)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: inizialmente R.-H. Radu, A. Buzoianu e E. Gane, successivamente R.-H. Radu, E. Gane, A. Wellman e M. Chicu, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Caeiros e A. Ştefănuc, successivamente A. Caeiros e G.-D. Balan, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Direzione Generale del Bilancio della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera con riferimento Ares (2015) 2453089, dell’11 giugno 2015, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 1 079 513,09 lordi, dalla quale deve essere dedotto il 25 % a titolo di spese di riscossione, corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera, pena l’applicazione di interessi di mora ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2000, L 130, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica slovacca.
3)
La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Romania, la Commissione e la Repubblica slovacca sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.
(1) GU C 346 del 19.10.2015.
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