20.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/29
Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2017 — Ungheria/Commissione
(Causa T-542/15) (1)
((«FESR - Programma operativo del trasporto e programmi operativi regionali relativi all’Ungheria centrale, alla Pannonia occidentale, alla Grande pianura meridionale, al Transdanubio centrale, all’Ungheria settentrionale, alla Grande pianura settentrionale e al Transdanubio meridionale - Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi - Abrogazione dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))
(2017/C 392/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: J. Bonhage e F. Quast, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Tokár, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C (2015) 4979 final della Commissione, del 14 luglio 2015, relativa alla sospensione di una parte dei pagamenti intermedi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione per le spese effettuate a titolo dei programmi operativi «Trasporti» destinati alle regioni dell’Ungheria centrale, della Pannonia occidentale, della Grande pianura merdionale, del Transdanubio centrale, dell’Ungheria settentrionale, della Grande pianura settentrionale e del Transdanubio meridionale.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2)
L’Ungheria è condannata alle spese.
(1) GU C 406 del 7.12.2015.
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