6.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 200/24
Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Portogallo/Commissione
(Causa T-551/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - FEAGA e FEASR - Termine di ricorso - Punto di partenza - Tardività - Irricevibilità»))
(2016/C 200/34)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Guillem Carrau, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica portoghese.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 389 del 23.11.2015.
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