29.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 32/31
Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2017 — Federcaccia Toscana e a. / Commissione
(Causa T-562/15) (1)
((«Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie di cui è consentita la caccia - Condizioni che le normative nazionali sulla caccia devono rispettare - Armonizzazione dei criteri d’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE - Chiusura della caccia in Toscana»))
(2018/C 032/42)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Federcaccia Toscana e gli altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato all’ordinanza (Firenze, Italia) (rappresentante: A. Bruni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Hermes, agenti)
Oggetto
In primo luogo, la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di aggiornare determinati dati relativi all’Italia, contenuti nel documento sulle nozioni chiave (Key Concepts), elaborato dal comitato ORNIS, previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), in secondo luogo, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 6 ottobre 2014 che indicava che una stagione venatoria prolungata per talune specie di uccelli non è conforme alla normativa europea e, in terzo luogo, la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero presumibilmente subito a causa del mancato aggiornamento dei dati relativi all’Italia da parte della Commissione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Federcaccia Toscana e le altre parti i cui nomi figurano nell’allegato sono condannate alle spese.
(1) GU C 381 del 16.11.2015.
Full & Egal Universal Law Academy