22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/36
Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2016 — Onix Asigurări/EIOPA
(Causa T-590/15) (1)
((«Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni - Domanda di avvio di un’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione - Decisione del presidente dell’EIOPA di non avviare un’indagine - Decisione della commissione di ricorso di respingere la contestazione in quanto irricevibile - Termini di ricorso - Atto non impugnabile - Inosservanza dei requisiti di forma - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»))
(2016/C 305/50)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Onix Asigurări SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: M. Vladu, avvocato)
Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke e S. Dispiter, agenti, assistiti da H.-G. Kamman, avvocato)
Oggetto
Da un lato, in via principale, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE diretta a far dichiarare che l’EIOPA si sarebbe illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione avverso l’erronea applicazione delle disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU 1992 L 228, p. 1), da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione EIOPA-14-267 del presidente dell’EIOPA, del 6 giugno 2014, relativa all’avvio di un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (EIOPA), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, p. 48) e della decisione BOA 2015 001 della commissione di ricorso, del 3 agosto 2015, che respinge in quanto irricevibile un ricorso proposto dalla Onix Asigurări ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa della summenzionata carenza e dell’adozione di tali decisioni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Onix Asigurări SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
(1) GU C 414 del 14.12.2015.
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