12.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/23
Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2016 — E-Control/ACER
(Causa T-671/15) (1)
([«Ricorso di annullamento - Energia - Regolamento (CE) n. 713/2009 - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Parere dell’ACER - Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero di energia elettrica - Regione Europa centrale e orientale - Compatibilità - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])
(2016/C 462/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rappresentante: E. Tremmel, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e mirante all’annullamento del parere n. 09/2015 dell’ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all’Allegato I dello stesso regolamento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Wirtschaftskammer Österreich, della Verbund AG e della Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
3)
La Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), ivi comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
4)
La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Wirtschaftskammer Österreich, la Verbund AG e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle domande di intervento.
(1) GU C 38 dell’1.2.2016
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