SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
5 luglio 2016 ( *1 )
«Impugnazione — Funzione pubblica — Nomina — Procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione — EMA — Preselezione da parte di un comitato di preselezione — Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA — Composizione del comitato di preselezione — Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA — Imparzialità»
Nella causa T‑26/15 P,
avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12, EU:F:2014:245),
Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall, N. Nikolova e S. Petrova, successivamente da N. Nikolova e S. Petrova, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono
Emil Hristov, residente in Sofia (Bulgaria), rappresentato da M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, avvocati,
ricorrente in primo grado,
e
Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata inizialmente da J. Currall, N. Nikolova e S. Petrova, successivamente da N. Nikolova e S. Petrova, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen (relatore) e M. van der Woude, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione presentata ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2014:245), con la quale quest’ultimo ha, in particolare, annullato la sua decisione del 20 aprile 2011, in forza della quale essa proponeva al consiglio d’amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 20 aprile 2011»).
Fatti
2
I fatti pertinenti all’origine della controversia sono esposti nella sentenza impugnata come segue:
«13
Il 10 dicembre 2009, il sig. A, membro del consiglio di amministrazione dell’EMA, è stato designato da quest’ultimo per rappresentarlo come osservatore presso il comitato di preselezione, conformemente al punto 7.1 degli orientamenti [della Commissione del 12 gennaio 2009 relativi alla selezione e alla nomina dei direttori delle agenzie di regolazione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni]. In base alla stessa disposizione, il comitato di preselezione si compone di tre alti dirigenti della Commissione che devono avere almeno lo stesso grado e funzioni di pari livello rispetto al direttore dell’EMA.
14
Il 15 gennaio 2010, la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di posto vacante per un posto di direttore esecutivo (grado AD 14) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (GU C 9 A, pag. 1). Il posto proposto era un posto di agente temporaneo di grado AD 14 e il termine per presentare atto di candidatura era fissato al 17 febbraio 2010. [Il sig. Emil Hristov] si è presentato come candidato per detto posto il 16 febbraio 2010.
15
Il 31 marzo 2010, il comitato di preselezione ha esaminato le candidature ricevute, conformemente al punto 7.2.1 degli orientamenti. In tale occasione, detto comitato aveva ritenuto che fosse stata data una pubblicità insufficiente all’avviso di posto vacante. Successivamente, la Commissione ha deciso di pubblicare nuovamente l’avviso di posto vacante.
(…)
18
Il 7 ottobre 2010, il consiglio di amministrazione dell’EMA si è riunito. Nel corso di tale riunione, alla quale hanno in particolare partecipato i sigg. B e C, in qualità, rispettivamente, di presidente e membro del consiglio di amministrazione e di membro del consiglio di amministrazione, è stata adottata la decisione di avviare un procedimento di selezione del direttore esecutivo dell’EMA, decisione che specificava le varie fasi di tale procedimento e precisava che essa sarebbe stata pubblicata sul sito [I]nternet dell’EMA.
19
Il 30 ottobre 2010, la Commissione ha pubblicato l’avviso di posto vacante controverso. I candidati dovevano soddisfare gli stessi criteri di selezione e di ammissibilità previsti nel precedente avviso di posto vacante, ad eccezione di un criterio di selezione. Infatti, mentre il primo avviso di posto vacante disponeva che i candidati dovevano avere “una comprovata esperienza nella gestione del personale a livello dirigenziale in un ambiente multiculturale”, l’avviso di posto vacante controverso richiedeva “una comprovata esperienza nella gestione a livello dirigenziale di grandi équipe di lavoro [e] l’esperienza in un ambiente di lavoro multiculturale [avrebbe] rappresent[ato] un requisito preferenziale”.
20
[Il sig. Hristov] è stato informato della pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso con un messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2010 inviato dal capo unità aggiunto dell’unità risorse umane della DG “Salute”. In tale messaggio, quest’ultimo suggeriva [al sig. Hristov] di rispedire i documenti giustificativi da lui allegati al suo atto di candidatura seguito al primo avviso di posto vacante al fine di aggiornare i suoi dati professionali, invito cui [il sig. Hristov] ha ottemperato con lettera del 23 novembre 2010, pervenuta alla Commissione il giorno successivo.
(…)
22
Nella fattispecie, il comitato di preselezione era composto da un presidente e da altri tre membri. Le funzioni di presidente del comitato di preselezione erano attribuite al direttore generale della DG “Salute”, la quale, in quanto direzione generale di riferimento dell’EMA, era incaricata di sorvegliarne le attività. Degli altri tre membri, due erano funzionari della DG “Salute” e l’ultimo era un funzionario della direzione generale ricerca e innovazione. Il presidente del comitato di preselezione, nella fattispecie la sig.ra D, e uno dei due funzionari della DG “Salute” erano anche membri del consiglio di amministrazione dell’EMA come rappresentanti della Commissione, conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 726/2004.
23
Il 12 gennaio 2011, il comitato di preselezione ha esaminato le 62 candidature ricevute per il posto di direttore esecutivo dell’EMA. In esito a tale esame, il comitato di preselezione ha deciso di invitare nove candidati, tra cui [il sig. Hristov], ad un colloquio. Uno di tali nove candidati è stato tuttavia escluso dal comitato di preselezione prima di sostenere il suo colloquio.
24
L’8 febbraio 2011, [il sig. Hristov], nonché gli altri sette candidati prescelti, hanno sostenuto un colloquio con il comitato di preselezione. In tale occasione, il comitato ha utilizzato lo schema di valutazione che esso aveva predisposto.
25
In esito ai colloqui, gli otto candidati sono stati valutati in centesimi e classificati per ordine crescente dei punteggi attribuiti. [Il sig. Hristov] ha ottenuto il punteggio più basso, ossia 61 punti su 100. Gli altri setti candidati hanno ottenuto tra i 69 e gli 85 punti su 100.
26
Il 7 marzo 2011, il comitato di preselezione ha stilato la sua relazione, che forniva informazioni su ciascun candidato sentito, e ha deciso di raccomandare le candidature dei quattro candidati che avevano ottenuto i migliori risultati (da 75 a 85 punti su 100) (…).
27
Dopo aver ricevuto la relazione del comitato di preselezione, il comitato consultivo per le nomine della Commissione (in prosieguo: il “CCN”) ha a sua volta esaminato i fascicoli delle 62 candidature che erano state ricevute per il posto di direttore esecutivo dell’EMA. In esito a tale esame, il CCN ha emesso, il 14 marzo 2011, il parere previo di cui al punto 8.2.1 degli orientamenti. Secondo il parere previo del CCN, solo i quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione dovevano essere invitati a prender parte a prove presso il centro di valutazione nonché ad un colloquio con il CCN. Con lettera in pari data, il segretario facente funzioni del CCN ha informato [il sig. Hristov] che il CCN aveva deciso di non discostarsi dal parere del comitato di preselezione, secondo il quale altri candidati possedevano una migliore combinazione di competenze ed esperienza come richiesto dall’avviso di posto vacante controverso, e, di conseguenza, di non invitarlo ad un colloquio.
28
I quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione, dopo aver sostenuto dei test di valutazione, sono stati convocati ad un colloquio con il CCN, che ha avuto luogo il 7 aprile 2011. Lo stesso giorno, il CCN ha emesso un parere a tenore del quale esso riteneva che i quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione soddisfacessero effettivamente le condizioni per esercitare le funzioni di direttore esecutivo dell’EMA.
29
Il membro della Commissione incaricato della salute e della tutela dei consumatori (in prosieguo: il “commissario di tutela”) ha intrattenuto un colloquio con i quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e dal CCN. Successivamente, la DG “Risorse umane e sicurezza” ha proposto ai membri della Commissione, d’accordo con il presidente della Commissione e con il commissario di tutela, di raccomandare tali quattro candidati al consiglio di amministrazione dell’EMA.
30
Il 20 aprile 2011, la Commissione ha formalmente preso la decisione di proporre al consiglio di amministrazione dell’EMA un elenco costituito dai quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e dal CCN (…).
31
Il 5 maggio 2011, il consiglio di amministrazione dell’EMA ha tenuto una riunione straordinaria allo scopo di scegliere il nuovo direttore esecutivo dell’EMA. In occasione di tale riunione, la procedura di selezione del direttore esecutivo, che era stata adottata il 7 ottobre 2010, è stata modificata e i quattro candidati proposti dalla Commissione sono stati sentiti. Non essendo potuto intervenire alcun accordo su un nome, è stato deciso che il consiglio di amministrazione dell’EMA si sarebbe nuovamente riunito il mese successivo per decidere fra i quattro candidati proposti dalla Commissione.
32
Con lettera in data 27 maggio 2011, registrata dalla Commissione il 9 giugno 2011, [il sig. Hristov] ha presentato un reclamo “contro la maniera in cui il concorso si [era] svolto [dinanzi alla Commissione]”.
33
L’8 giugno 2011, il consiglio di amministrazione dell’EMA ha scelto il sig. C per svolgere le funzioni di direttore esecutivo dell’EMA.
34
Il 13 luglio 2011, il sig. C è stato sentito dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento.
35
Con lettera del 22 settembre 2011, il presidente del Parlamento ha reso noto all’EMA che, a seguito del colloquio che il sig. C aveva avuto con la menzionata commissione, il Parlamento accettava la nomina del sig. C come nuovo direttore esecutivo dell’EMA.
36
Con decisione della Commissione del 6 ottobre 2011, il reclamo [del sig. Hristov] presentato con lettera del 27 maggio 2011 è stato respinto.
37
Con decisione anch’essa adottata il 6 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione dell’EMA ha nominato il sig. C direttore esecutivo (in prosieguo: la “decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011”).
38
Con lettera del 6 gennaio 2012, inviata lo stesso giorno per fax e per posta, [il sig. Hristov] ha presentato un reclamo dinanzi all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione dell’EMA contro la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011.
39
Con istanza pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2012, [il sig. Hristov] ha chiesto la sospensione, mediante procedimento sommario, della decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011. Tale domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta con ordinanza del 20 marzo 2012, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12 R, EU:F:2012:35).
40
Con decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’EMA del 16 maggio 2012, il reclamo del 6 gennaio 2012 è stato respinto».
Procedimento di primo grado e sentenza impugnata
3
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 9 gennaio 2012 e registrato con il numero di ruolo F‑2/12, il sig. Emil Hristov ha presentato un ricorso volto, in particolare, ad ottenere, da una parte, l’annullamento, in primo luogo, della decisione del comitato di preselezione che ha stabilito un elenco di quattro candidati, tra i quali egli non figurava, in secondo luogo, della decisione del comitato consultivo per le nomine della Commissione (in prosieguo: il «CCN») del 14 marzo 2011 di convocare ad un colloquio i soli quattro candidati inseriti nell’elenco del comitato di preselezione, in terzo luogo, della decisione del CCN del 7 aprile 2011 di conformarsi alle raccomandazioni del comitato di preselezione, in quarto luogo, della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, in quinto luogo, della decisione della Commissione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011, in sesto luogo, della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 di nominare il sig. C quale direttore esecutivo dell’EMA, dall’altra, il risarcimento del danno morale asseritamente subito a seguito dell’adozione di tali decisioni e, infine, l’indizione di un nuovo «concorso» che rispetti le procedure previste dalla normativa.
4
Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibili, da una parte, la domanda diretta all’indizione di un nuovo «concorso», nella misura in cui essa costituiva una domanda di ingiunzione e, dall’altra, la domanda del sig. Hristov di annullare gli atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, ossia la decisione del comitato di preselezione che stabiliva un elenco di quattro candidati, le due decisioni del CCN del 14 marzo e del 7 aprile 2011 (punti da 58 a 63 della sentenza impugnata). Esso ha inoltre statuito che la domanda intesa all’annullamento della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 era irricevibile nei limiti in cui essa si dirigeva contro la Commissione, poiché quest’ultima non era l’autrice di tale decisione (punto 69 della sentenza impugnata).
5
Inoltre, esso ha ritenuto che la decisione della Commissione del 6 ottobre 2011, recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011, contenesse precisazioni sugli atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, nonché la motivazione sulla cui base la Commissione aveva adottato tale ultima decisione. Esso ha dunque statuito di essere tenuto ad esaminare la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, quale precisata dalla decisione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011 (punto 68 della sentenza impugnata).
6
A sostegno della domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, il sig. Hristov ha fatto valere quattro motivi. Il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che il primo motivo dovesse essere inteso in riferimento alla violazione delle regole di composizione del comitato di preselezione, dal momento che la sua prima parte è relativa alla nomina dei membri di tale comitato in numero pari e la sua seconda parte riguarda il cumulo delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA e di membro del comitato di preselezione.
7
Il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato innanzitutto la seconda parte del primo motivo e l’ha accolta in tali termini:
«81
In materia di concorsi, è stato dichiarato che l’ampio potere discrezionale di cui è investita una commissione giudicatrice di concorso quanto alla determinazione delle modalità e del contenuto dettagliato delle prove orali alle quali sono soggetti i candidati dev’essere compensato da un’osservanza scrupolosa delle norme che disciplinano l’organizzazione di tali prove (sentenze Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punto 24, e Christensen/Commissione, T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 38).
82
Secondo una giurisprudenza costante una commissione giudicatrice di concorso è tenuta a garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati, durante le prove orali, siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività (sentenza Pantoulis/Commissione, T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90).
83
Anche se, nella fattispecie, il comitato di preselezione non è una commissione giudicatrice di concorso e il suo parere non è vincolante né per il CCN né per la Commissione, resta il fatto che tale giurisprudenza può essere applicata nella presente controversia dal momento che il comitato di preselezione perseguiva lo scopo, analogamente ad una commissione giudicatrice di concorso, di scegliere i migliori candidati tra quelli che avevano sottoposto la propria candidatura a seguito della pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso e disponeva di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione delle prove di preselezione (v., per un comitato di selezione di un reclutamento interno, sentenza CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, punto 60).
84
Di conseguenza, spettava alla Commissione, in forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, garantire la buona organizzazione della prima fase del procedimento di selezione che doveva svolgersi dinanzi al comitato di preselezione. Ciò imponeva che tutti i membri del comitato di preselezione, designati dalla Commissione, possedessero l’indipendenza necessaria ad impedire che potesse essere messa in dubbio la loro obiettività (v. sentenza CG/BEI, EU:F:2014:187, punto 61).
85
D’altro canto, si deve rilevare che il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale, dopo l’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, e che, all’articolo 41, intitolato “Diritto ad una buona amministrazione”, dispone che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni e dagli organi e organismi dell’Unione.
86
Spetta pertanto al Tribunale verificare se il comitato di preselezione sia stato costituito e abbia funzionato regolarmente, nel rispetto, in particolare, del suo dovere di imparzialità, dovere che è una delle regole che presiedono ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, e, per analogia, ai lavori dei comitati di preselezione, e che sono soggette al sindacato del giudice dell’Unione (v., per quanto riguarda le commissioni giudicatrici di concorso, ordinanza Meierhofer/Commissione, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punto 62).
87
Nella fattispecie, risulta, da un lato, dal punto 7.2 degli orientamenti che il comitato di preselezione avvia la procedura di selezione esaminando con l’ausilio di una check-list se i candidati soddisfino ai criteri di ammissibilità e successivamente, a partire dai criteri di selezione contenuti nell’avviso di posto vacante, redige uno schema di valutazione che gli permette di confrontare il profilo dei candidati con il profilo ricercato e con le competenze specifiche richieste in detto avviso. Al termine di tale valutazione, il comitato di preselezione stabilisce un primo elenco di candidati preselezionati da esso ritenuti come i più rispondenti al profilo ricercato e li convoca per un colloquio. Dopo i colloqui, esso trasmette al CCN una relazione completa contenente informazioni su ciascun colloquio, una valutazione qualitativa di tutti i candidati, siano essi stati sentiti o meno, nonché un progetto di elenco dei candidati considerati come i più qualificati. D’altro lato, risulta dall’articolo 64 del regolamento n. 726/2004 e dal punto 10.3 degli orientamenti che il consiglio di amministrazione dell’EMA, dal canto suo, è tenuto a scegliere il direttore esecutivo tra i candidati proposti dalla Commissione.
88
Il comitato di preselezione è quindi competente a raccomandare più candidati al CCN, mentre l’adozione di una decisione quanto alla nomina del direttore esecutivo dell’EMA compete al consiglio di amministrazione dell’EMA. Di conseguenza, la questione che si pone è quella di stabilire se la sig.ra D e il sig. E, che erano nel contempo membri del comitato di preselezione, organo di proposta, e membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, organo di decisione, abbiano rispettato il loro dovere di imparzialità alla luce delle competenze ben distinte del comitato di preselezione e del consiglio di amministrazione dell’EMA.
89
A questo proposito, il Tribunale rileva che, se è vero che il progetto di elenco dei candidati raccomandati dal comitato di preselezione non è vincolante né per il CCN né per la Commissione, non è meno vero che tale progetto di elenco nonché la valutazione qualitativa di tutti i candidati che il comitato di preselezione include nella sua relazione hanno un’importanza certa per il prosieguo della procedura di preselezione, in quanto, da una parte, il CCN è tenuto a prenderli in considerazione ed in quanto, dall’altra, il commissario di tutela sente, conformemente al punto 8.3 degli orientamenti, i soli candidati prescelti dal CCN nel suo parere finale. Di conseguenza, è innegabile che il comitato di preselezione eserciti un’influenza determinante sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio di amministrazione dell’EMA.
90
Analogamente, il Tribunale constata, da un lato, che i membri del comitato di preselezione che sono inoltre membri del consiglio di amministrazione dell’EMA potranno votare, nella riunione del consiglio di amministrazione, personalmente o attraverso il loro supplente, a favore della nomina di uno dei candidati prescelti dalla Commissione. Il Tribunale rileva, d’altro lato, che i membri del consiglio di amministrazione dell’EMA possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel corso delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indipendentemente dal fatto che essi esercitino o meno il loro diritto di voto, e che in ogni caso essi sono in contatto diretto con gli altri membri del consiglio di amministrazione.
91
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione con quelle di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA è tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone interessate da tale cumulo di funzioni.
92
Di conseguenza, senza esprimere un giudizio sul contenuto delle discussioni svoltesi tra i membri del comitato di preselezione e sulle posizioni prese dai vari membri di tale comitato, compresi la sig.ra D e il sig. E, occorre concludere che la sig.ra D e il sig. E, per il solo fatto di aver fatto parte del comitato di preselezione, hanno violato il loro dovere di imparzialità. Pertanto, in quanto ciascuno dei membri del comitato di preselezione deve possedere l’indipendenza necessaria perché l’obiettività del comitato di preselezione nel suo complesso non possa essere compromessa, si deve considerare che il dovere di imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso è stato violato.
93
Questa conclusione non può essere infirmata dagli argomenti della Commissione.
94
Innanzitutto, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale i membri del consiglio di amministrazione dell’EMA che erano stati nominati membri del comitato di preselezione non rappresentavano comunque il consiglio di amministrazione dell’EMA in seno al comitato di preselezione e non agivano per suo conto, dato che il consiglio di amministrazione dell’EMA era effettivamente rappresentato nel comitato di preselezione nella persona dell’osservatore, nella fattispecie il sig. A, basta rilevare che la partecipazione ai lavori del comitato di preselezione da parte del sig. A in qualità di osservatore non è contestata da[l sig. Hristov]. Orbene, come è stato dichiarato al [precedente] punto 92 […], il semplice fatto che la sig.ra D e il sig. E, entrambi membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, abbiano fatto parte del comitato di preselezione ha costituito una violazione del loro dovere di imparzialità. Inoltre, risulta dagli atti che la sig.ra D ha partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’EMA del 5 maggio e dell’8 giugno 2011 che avevano ad oggetto la nomina del nuovo direttore esecutivo dell’EMA e che ella ha pertanto partecipato all’audizione dei quattro candidati proposti con la decisione della Commissione del 20 aprile 2011, nonché alle discussioni sfociate nella nomina del sig. C. Tale circostanza mostra che giustamente [il sig. Hristov] dubitava dell’imparzialità con la quale la sig.ra D ha presieduto ai lavori del comitato di preselezione.
95
Non può poi neppure essere accolto l’argomento della Commissione secondo il quale il fatto che soltanto due membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, sui 35 membri che lo compongono, fossero pure membri del comitato di preselezione non permetterebbe di sostenere che membri del consiglio di amministrazione dell’EMA abbiano sostituito la loro valutazione a quella del comitato di preselezione. Infatti, anche supponendo che né la sig.ra D né il sig. E abbiano partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’EMA del 5 maggio e dell’8 giugno 2011, sta di fatto che essi hanno partecipato alle riunioni del comitato di preselezione e, in qualità di membri di tale comitato, hanno potuto esercitare un’influenza sulla valutazione di ciascuno dei candidati da parte degli altri membri del comitato di preselezione.
96
Occorre altresì respingere l’argomento della Commissione secondo il quale la nomina della sig.ra D e del sig. E come membri del comitato di preselezione era obiettivamente giustificata e addirittura necessaria in quanto essi erano entrambi esperti nella materia. Infatti, come riconosciuto dalla Commissione all’udienza, non era impossibile nominare quali membri del comitato di preselezione esperti non membri del consiglio di amministrazione dell’EMA. Inoltre, il Tribunale osserva che gli orientamenti permettono di evitare che membri del comitato di preselezione siano anche membri del consiglio di amministrazione dell’EMA. Infatti, il punto 7.1 degli orientamenti, da una parte, permette alla direzione generale di riferimento di scegliere i membri del comitato di preselezione tra svariati alti dirigenti prevedendo che il comitato di preselezione sia composto dal direttore generale o dal vicedirettore generale della direzione generale di riferimento, da un direttore della direzione generale di riferimento e da un direttore di un’altra direzione generale. D’altra parte, detta disposizione prevede anche che i membri del comitato di preselezione siano nominati “[d]i regola” tra i funzionari di cui sopra. Di conseguenza, ove risulti, come nella fattispecie, che le persone elencate al punto 7.1 degli orientamenti, ossia il direttore generale, il vicedirettore generale e un direttore della direzione generale di riferimento, sono già membri del consiglio di amministrazione dell’agenzia interessata, altre persone possono essere nominate membri del comitato di preselezione.
97
Analogamente, si deve respingere l’argomento della Commissione secondo il quale nessuna norma vieta ai membri del consiglio di amministrazione dell’EMA di essere nominati membri del comitato di preselezione. Infatti, il cumulo di tali due funzioni in capo ad una sola persona costituisce una violazione, come il Tribunale ha appena constatato, del dovere di imparzialità del comitato di preselezione ed è pertanto in contrasto con l’articolo 41 della Carta.
98
Infine, l’argomento della Commissione secondo il quale l’articolo 11 bis dello Statuto costituisce una garanzia dell’imparzialità dei membri del comitato di preselezione è anch’esso destinato a non essere accolto. Infatti, se è vero che, conformemente all’articolo 11 bis dello Statuto, ogni funzionario è tenuto ad astenersi dal trattare una questione nella quale abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza e se è altrettanto vero che risulta dagli atti che il sig. A come pure un membro del comitato di preselezione non hanno partecipato ad un colloquio con un candidato, nondimeno la sig.ra D e il sig. E, malgrado l’articolo 11 bis dello Statuto, non si sono opposti alla propria nomina quali membri del comitato di preselezione, hanno partecipato a tutti i colloqui con i candidati e, per quanto riguarda la sig.ra D, ella non ha segnalato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno del consiglio di amministrazione, l’esistenza, in capo alla medesima, di un possibile interesse pregiudizievole alla sua indipendenza in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione dell’EMA del 5 maggio e dell’8 giugno 2011.
99
Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del primo motivo, fondata sul cumulo delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA e di membro del comitato di preselezione, dev’essere dichiarata fondata».
8
Il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 dovessero essere accolte, senza che occorresse esaminare né la prima parte del primo motivo, né gli altri motivi dedotti a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento di detta decisione (punto 100 della sentenza impugnata).
9
Per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che detto consiglio di amministrazione poteva nominare come direttore esecutivo dell’EMA solo uno dei candidati iscritti sull’elenco adottato con decisione della Commissione del 20 aprile 2011. Inoltre, esso ha ribadito che tale ultima decisione doveva essere annullata e che, di conseguenza, la decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 doveva anch’essa essere annullata (punto 101 della sentenza impugnata).
10
Per quanto concerne la pretesa risarcitoria, il Tribunale della funzione pubblica l’ha respinta, ritenendo che ogni danno morale che il sig. Hristov potesse aver subito a seguito dell’illegittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 e della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 era risarcito in maniera adeguata e sufficiente con l’annullamento di tali decisioni (punti da 105 a 108 della sentenza impugnata).
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
11
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2015, la Commissione ha proposto la presente impugnazione.
12
Il 3 aprile 2015 il sig. Hristov ha depositato la propria comparsa di risposta.
13
Il 5 maggio 2015 il presidente della Sezione delle impugnazioni, ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha autorizzato la Commissione a presentare una replica.
14
La Commissione ha depositato la propria replica il 12 giugno 2015 e il sig. Hristov ha depositato la propria controreplica il 28 luglio 2015.
15
La fase scritta del procedimento si è conclusa il 28 luglio 2015.
16
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha constatato che le parti non avevano presentato alcuna domanda di fissazione di udienza nel termine di tre settimane dalla notificazione della conclusione della fase scritta del procedimento, prevista dall’articolo 207, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 2, di detto regolamento, di statuire senza fase orale del procedimento.
17
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per la decisione sugli altri motivi di ricorso;
—
riservare la decisione sulle spese.
18
Nel ricorso, la Commissione precisa che la propria impugnazione è diretta contro i punti da 81 a 98 della sentenza impugnata, che costituiscono il fondamento del punto 1 del dispositivo di tale sentenza, in forza del quale è stata annullata la decisione della Commissione del 20 aprile 2011, tuttavia la Commissione afferma che da tale annullamento conseguirebbe necessariamente l’annullamento del punto 2 del medesimo dispositivo, che comporta l’annullamento della decisione del consiglio d’amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011.
19
Il sig. Hristov chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere l’impugnazione;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti amministrativo e contenzioso.
Sull’impugnazione
20
Occorre considerare che la Commissione, con la propria impugnazione, nella parte in cui dichiara che la stessa è diretta contro i punti da 81 a 98 della sentenza impugnata, chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha annullato la decisione della Commissione del 20 aprile 2011, mediante la quale la Commissione ha proposto al consiglio d’amministrazione dell’EMA un elenco di quattro candidati.
21
A sostegno dell’impugnazione, la Commissione deduce tre motivi. Il primo motivo è fondato sulla violazione dell’articolo 30 e dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché su un difetto di motivazione. Il secondo e il terzo motivo, invocati in subordine, sono fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di proporzionalità giacché, rispettivamente, da una parte, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe verificato se, in assenza della violazione invocata, il contenuto della decisione impugnata sarebbe stato diverso e, dall’altra, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe contemperato gli interessi in gioco e non avrebbe limitato gli effetti della sentenza impugnata.
22
È opportuno esaminare, in primo luogo, il primo motivo.
Argomenti delle parti
23
La Commissione contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di avere concluso che essa avesse violato il principio di imparzialità e di buona amministrazione, sulla base di una semplice presunzione di parzialità nei confronti di una sola persona, la sig.ra D, per il solo motivo che ella aveva fatto parte del comitato di preselezione quando era membro del consiglio d’amministrazione dell’EMA.
24
Secondo la Commissione, la parzialità nei confronti di una persona non può essere presunta, ma dovrebbe essere dimostrata «sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti», come risulta dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza del 10 luglio 2014, CG/BEI (F‑115/11, EU:F:2014:187, punto 65). Tale requisito, che sarebbe necessario per un membro di una commissione giudicatrice di concorso che esercita un vero potere decisionale, dovrebbe esserlo anche per un membro di un comitato di preselezione che esprime solo un parere. Orbene, indizi siffatti non sarebbero sussistiti nel caso di specie. D’altra parte, durante l’udienza di primo grado, il sig. Hristov avrebbe dichiarato di non conoscere la sig.ra D e di non intrattenere dunque cattivi rapporti con la stessa.
25
La Commissione aggiunge che il punto 88 della sentenza impugnata potrebbe essere interpretato nel senso che lascia supporre che due funzionari della Commissione, la sig.ra D e il sig. E, abbiano fatto parte del comitato di preselezione e abbiano entrambi votato in seno al consiglio d’amministrazione dell’EMA. Orbene, non sembra che ciò sia avvenuto nel caso di specie, poiché il sig. E era il supplente della sig.ra D e non poteva dunque votare nel consiglio d’amministrazione dell’EMA contemporaneamente a quest’ultima.
26
Peraltro, secondo la Commissione, la presunzione di parzialità, posta ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, si fonda su numerosi errori di diritto.
27
Il primo errore consisterebbe nell’avere assimilato, ai punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, il comitato di preselezione a una commissione giudicatrice di concorso. Orbene, nel caso di specie, posto che non si trattava dell’assunzione di un funzionario, non dovevano essere applicati né l’articolo 30 né l’allegato III dello Statuto. Secondo la Commissione nella fattispecie era applicabile solo l’articolo 12 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea dal momento che si trattava del reclutamento di un agente temporaneo, il quale non prevede alcuna procedura particolare per l’assunzione degli agenti temporanei. La Commissione riconosce che la procedura di assunzione degli agenti temporanei deve essere obiettiva e imparziale. Tuttavia, essa sostiene che l’obbligo di imparzialità e di obiettività, con riferimento agli agenti temporanei, non può fondarsi sull’articolo 30 e sull’allegato III dello Statuto.
28
L’assimilazione del comitato di preselezione a una commissione giudicatrice di concorso sarebbe altresì errata giacché la commissione giudicatrice di concorso, che esercita un vero potere decisionale in piena indipendenza e le cui decisioni non possono essere modificate dall’autorità che ha il potere di nomina, è un organo diverso dal comitato di preselezione, che ha natura puramente consultiva, le cui decisioni non vincolano l’autorità che adotta la decisione. La Commissione afferma che, in ogni caso, la sentenza impugnata è, su questo punto, viziata da un difetto di motivazione.
29
La Commissione contesta poi il punto 85 della sentenza impugnata, secondo il quale il dovere di imparzialità rientra nel principio di buona amministrazione che figura all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. Secondo la Commissione, il rango di una disposizione nella gerarchia delle norme non è sufficiente a illustrare le ragioni per cui essa viene applicata alle circostanze particolari del caso di specie. In ogni caso, la violazione del principio di buona amministrazione non costituirebbe un motivo di annullamento pertinente.
30
La Commissione sostiene che un altro errore di diritto emergerebbe dal punto 89 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale della funzione pubblica ha innanzitutto ammesso, correttamente, che il parere del comitato di preselezione non era vincolante né per il CCN né per la Commissione, ma ha poi concluso che il comitato di preselezione «esercit[ava] un’influenza determinante sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio di amministrazione dell’EMA». Tale contraddizione costituirebbe un errore di diritto, o addirittura uno snaturamento delle prove o una contraddittorietà della motivazione.
31
Con riferimento al punto 90 della sentenza impugnata, secondo il quale i membri del consiglio d’amministrazione dell’EMA che facevano parte del comitato di preselezione avrebbero avuto un ruolo particolarmente importante nel dibattito in seno a detto consiglio d’amministrazione, esso sarebbe viziato da un difetto di motivazione giacché il Tribunale della funzione pubblica non fornirebbe alcun chiarimento a tale riguardo. Inoltre, l’affermazione contenuta al punto 90 della sentenza impugnata non sarebbe suffragata da alcuna prova.
32
Per tutte queste ragioni, la Commissione ritiene che la conclusione del Tribunale della funzione pubblica ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, oltre a non essere correttamente motivata, sia manifestamente errata in diritto.
33
Il sig. Hristov sostiene, anzitutto, che poiché, da una parte, l’esistenza di un conflitto personale tra lui e la sig.ra D non è stata dedotta dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, dall’altra, tale aspetto non è stato esaminato nella sentenza impugnata, tale elemento di fatto sollevato dalla Commissione non è rilevante ai fini dell’esame della controversia da parte del Tribunale.
34
Il sig. Hristov afferma, poi, che neppure la puntualizzazione effettuata dalla Commissione secondo la quale, contrariamente a ciò che sembra emergere dalla sentenza impugnata, il sig. E non avrebbe potuto votare contemporaneamente alla sig.ra D durante le riunioni del consiglio d’amministrazione dell’EMA, considerato che egli era il suo supplente quando ella era assente, è rilevante ai fini della controversia. Il sig. Hristov rileva che, come emerge dai punti 90 e 95 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha tratto le proprie conclusioni sulla violazione del requisito di imparzialità, indipendentemente dalla questione se il sig. E e la sig.ra D esercitassero il loro diritto di voto in seno al consiglio d’amministrazione dell’EMA e se essi avessero partecipato insieme alle riunioni del consiglio d’amministrazione del 5 maggio e dell’8 giugno 2011. Inoltre, dal punto 94 della sentenza impugnata emergerebbe che solamente la sig.ra D ha partecipato alle riunioni del consiglio d’amministrazione del 5 maggio e dell’8 giugno 2011.
35
Il sig. Hristov ribadisce inoltre che la violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione scaturisce dal fatto, non contestato dalle parti, che due dei quattro membri del comitato di preselezione erano anche membri del consiglio d’amministrazione dell’EMA, senza che vi sia necessità di provare che il cumulo di queste due qualifiche abbia influenzato il comportamento della sig.ra D e del sig. E e le loro decisioni durante la procedura di selezione, né di prendere posizione sul contenuto delle discussioni svoltesi tra i membri del comitato di preselezione.
36
Il sig. Hristov afferma altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 81, 82 e 83 della sentenza impugnata, non ha fatto riferimento né all’articolo 30 né all’allegato III dello Statuto.
37
Infine, il sig. Hristov aggiunge che, se si accettasse, come sostiene la Commissione, che, giacché le decisioni dei comitati di preselezione non sono vincolanti, le condizioni di uguaglianza e di obiettività nel procedimento dinanzi a tale comitato non devono essere garantite, tale circostanza priverebbe di senso tale fase del procedimento. Il sig. Hristov ribadisce altresì che dal punto 89 della sentenza impugnata risulta che il CCN era tenuto a prendere in considerazione il progetto di elenco di candidati, la valutazione di questi ultimi e la relazione del comitato di preselezione e che tale comitato esercitava un’influenza determinante sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio d’amministrazione dell’EMA.
Giudizio del Tribunale
38
Occorre ricordare che, secondo il Tribunale della funzione pubblica, nell’ambito della procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo dell’EMA, la sig.ra D e il sig. E, che facevano parte del comitato di preselezione ed erano membri del consiglio d’amministrazione dell’EMA, hanno violato il loro dovere d’imparzialità in seno al comitato di preselezione «per il solo fatto di aver fatto parte [di tale] comitato» (punto 92 della sentenza impugnata). Secondo il Tribunale della funzione pubblica, «il cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione con quelle di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA [era] tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone interessate» (punto 91 della sentenza impugnata). Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che «il dovere di imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso [era] stato violato» (punto 92 della sentenza impugnata).
39
A tal riguardo, è opportuno rilevare che dal fascicolo della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e dalle memorie delle parti dinanzi al Tribunale emerge che il sig. E era il supplente della sig.ra D nel consiglio d’amministrazione dell’EMA. Come emerge anche dal punto 94 della sentenza impugnata, è stata la sig.ra D a partecipare alle deliberazioni nell’ambito delle riunioni del consiglio d’amministrazione dell’EMA che hanno condotto alla nomina del sig. C.
40
Occorre poi considerare che il sig. Hristov non ha messo in discussione, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’imparzialità soggettiva della sig.ra D o del sig. E, circostanza che entrambi hanno del resto confermato dinanzi al Tribunale. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito solo sulla questione se il comitato di preselezione non fosse obiettivamente imparziale a causa di un cumulo di funzioni in capo alla sig.ra D e al sig. E.
41
Spetta pertanto al Tribunale verificare se il Tribunale della funzione pubblica non abbia commesso errori di diritto nel ritenere che sussistesse un difetto d’imparzialità della sig.ra D e del sig. E e, pertanto, del comitato di preselezione nel suo complesso, solo in ragione della loro qualità di membri del comitato di preselezione e di membri, rispettivamente titolare e supplente, del consiglio d’amministrazione dell’EMA.
42
A tal fine, è opportuno esaminare se le considerazioni esposte ai punti da 83 a 90 della sentenza impugnata, sulle quali il Tribunale della funzione pubblica si è fondato per giungere alla conclusione di una violazione del dovere d’imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso, che figura al punto 92 di detta sentenza, non siano errate in diritto.
43
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione sulla base dei punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha giustificato l’obbligo di imparzialità e di obiettività imposto ai membri del comitato di preselezione dalle disposizioni dell’articolo 30 e dell’allegato III dello Statuto. Infatti, né dai punti da 81 a 84 della sentenza impugnata né dalla parte «Contesto normativo» di detta sentenza emerge che il Tribunale della funzione pubblica si sia fondato su tali disposizioni nel caso di specie.
44
In secondo luogo, la Commissione non può sostenere che il Tribunale della funzione pubblica abbia «assimilato» il comitato di preselezione a una commissione giudicatrice di concorso nell’ammettere che la giurisprudenza applicabile alle commissioni giudicatrici di concorso fosse applicabile anche ai comitati di preselezione. Si deve giocoforza constatare che il Tribunale della funzione pubblica ha espressamente indicato, al punto 83 della sentenza impugnata, che «il comitato di preselezione non [era] una commissione giudicatrice di concorso». Esso ha tuttavia dichiarato che, analogamente ad una commissione giudicatrice di concorso, il comitato di preselezione perseguisse lo scopo di scegliere i migliori candidati e disponesse di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione delle prove di preselezione e che, pertanto, in forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, spettasse alla Commissione garantire la buona organizzazione del procedimento di selezione che doveva svolgersi dinanzi al comitato di preselezione, prescrivendo che tutti i membri di tale comitato possedessero l’indipendenza necessaria ad impedire che fosse messa in dubbio la loro obiettività (punti 83 e 84 della sentenza impugnata).
45
La Commissione non può nemmeno sostenere che il Tribunale della funzione pubblica non abbia spiegato le ragioni per le quali i requisiti di indipendenza e di obiettività imposti alle commissioni giudicatrici di concorso si applicano anche ai comitati di preselezione. Tali chiarimenti emergono sia dal punto 83 sia dai punti 84 e 85 della sentenza impugnata.
46
Inoltre, occorre rilevare che la Commissione non solleva alcun argomento giuridico idoneo a rimettere in discussione le considerazioni esposte ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata. Essa si limita ad affermare che la commissione giudicatrice di concorso, che esercita un vero potere decisionale, non può essere paragonata al comitato di preselezione, che è un organo puramente consultivo. Orbene, non solo tale differenza non è stata celata dal Tribunale della funzione pubblica, che specifica al punto 83 della sentenza impugnata che «il comitato di preselezione non è una commissione giudicatrice di concorso e il suo parere non è vincolante né per il CCN né per la Commissione», ma, inoltre, la Commissione non dimostra in quale modo tale considerazione sia idonea a rimettere in discussione la necessità di garantire che i membri del comitato di preselezione agiscano in totale indipendenza e obiettività.
47
In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica non giustifica l’applicazione nel caso di specie del dovere di imparzialità con il rango che esso occuperebbe nella gerarchia delle norme. A tal riguardo, occorre osservare che, al punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ribadisce solamente che il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega il dovere di imparzialità delle istituzioni, è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, che, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale considerazione non è del resto, in quanto tale, contestata dalla Commissione.
48
In quarto luogo, con riferimento all’affermazione della Commissione secondo la quale l’asserita violazione del principio di buona amministrazione «non è un motivo d’annullamento conosciuto», è sufficiente constatare che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato la seconda parte del primo motivo, sollevata dinanzi ad esso dal sig. Hristov, alla luce, in particolare, del dovere di imparzialità, e non si è basato unicamente sul principio di buona amministrazione.
49
In quinto luogo, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica non si contraddice affermando, da una parte, che il progetto di elenco dei candidati raccomandati dal comitato di preselezione non vincola né il CCN né la Commissione e ammettendo, dall’altra, che il comitato di preselezione esercita un’«influenza determinante» sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio d’amministrazione dell’EMA. Se è pacifico tra le parti che il progetto di elenco dei candidati presentato dal comitato di preselezione al CCN non è vincolante poiché, come afferma la Commissione, il CCN e la Commissione possono selezionare altri candidati rispetto a quelli i cui nomi figurano su tale progetto di elenco, non è meno vero, come emerge dai punti 8.2.1 e 8.3 degli orientamenti della Commissione del 12 gennaio 2009 relativi alla selezione e alla nomina dei direttori delle agenzie di regolazione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni, citati al punto 9 della sentenza impugnata, nonché dal punto 89 della stessa sentenza, che tale progetto di elenco «[ha] un’importanza certa per il prosieguo della procedura di preselezione», in quanto, da una parte, il CCN è tenuto a prendere in considerazione tale elenco ed in quanto, dall’altra, il commissario di tutela, ossia il membro della Commissione incaricato della salute e della tutela dei consumatori, sente i soli candidati prescelti dal CCN nel suo parere finale.
50
Occorre dunque constatare che il punto 89 della sentenza impugnata è privo di contraddizioni. Tuttavia, se il Tribunale della funzione pubblica ha potuto correttamente considerare che il progetto di elenco dei candidati stabilito dal comitato di preselezione presentasse un’importanza certa per il prosieguo della procedura di selezione, esso non ha accertato che l’appartenenza della sig.ra D, in quanto titolare, e del sig. E, in quanto supplente della sig.ra D, al consiglio d’amministrazione dell’EMA aveva potuto inficiare la loro libertà di agire in piena obiettività e indipendenza in seno al comitato di preselezione e, pertanto, suscitare un dubbio legittimo sull’imparzialità di tale comitato. Come rileva la Commissione nel ricorso, il Tribunale della funzione pubblica non ha accertato che l’appartenenza della sig.ra D al consiglio d’amministrazione dell’EMA aveva un’«importanza pratica» rispetto al suo ruolo presso il comitato di preselezione.
51
A tal riguardo, occorre ricordare che, per statuire sulla legittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 alla luce del requisito di imparzialità del comitato di preselezione, il Tribunale della funzione pubblica doveva porsi nella prospettiva del momento in cui il comitato di preselezione ha proposto le candidature dei quattro candidati che avevano ottenuto i migliori risultati.
52
Orbene, durante tale fase del procedimento di selezione dei candidati, che deve condurre alla nomina del direttore esecutivo dell’EMA, la circostanza che la sig.ra D e il sig. E fossero altresì membri, in qualità, rispettivamente, di titolare e di supplente, del consiglio d’amministrazione dell’EMA non può, in quanto tale, fare dubitare della loro imparzialità in qualità di membri del comitato di preselezione. Il solo dato dell’appartenenza al comitato di preselezione e al consiglio d’amministrazione dell’EMA non è idoneo a fondare di per sé una presunzione di parzialità dei membri del comitato di preselezione per quanto concerne la procedura dinanzi a tale comitato.
53
Infatti, occorre sottolineare che, nel caso di specie, non si discute dell’imparzialità del consiglio d’amministrazione dell’EMA e, in particolare, non si tratta di sapere se la sig.ra D o il sig. E potessero partecipare all’adozione della decisione concernente la nomina del direttore esecutivo dell’EMA dato che essi erano intervenuti in una fase anteriore alla procedura di nomina.
54
Peraltro, da tali considerazioni consegue che la motivazione esposta dal Tribunale della funzione pubblica al punto 90 della sentenza impugnata, che concerne il comportamento ipotetico dei membri del comitato di preselezione in occasione delle riunioni del consiglio d’amministrazione dell’EMA, è irrilevante nell’ambito dell’esame della legittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011.
55
Da tutte le suesposte considerazioni si evince che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente concluso, da una parte, che la sig.ra D e il sig. E, che erano rispettivamente membro titolare e membro supplente del consiglio d’amministrazione dell’EMA, avessero violato il loro dovere d’imparzialità per il solo fatto di avere fatto parte del comitato di preselezione e, dall’altra, di conseguenza, che il dovere d’imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso fosse stato violato.
56
Ne consegue che il primo motivo di impugnazione deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti addotti dalla Commissione nella suddetta impugnazione.
57
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte in cui annulla la decisione della Commissione del 20 aprile 2011.
Sulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata
58
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.
59
Nel caso di specie, spetterà al Tribunale della funzione pubblica verificare se occorra ancora esaminare gli argomenti addotti dal sig. Hristov nell’ambito della seconda parte del primo motivo, oltre a quelli che l’hanno condotto a dichiarare nella sentenza impugnata che la seconda parte del primo motivo era fondata.
60
Inoltre, va rilevato che il Tribunale della funzione pubblica non ha esaminato né la prima parte del primo motivo, né il secondo, terzo e quarto motivo invocati dal sig. Hristov.
61
Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, dovendo precisare che in tale sede esso sarà eventualmente tenuto a trarre le conseguenze di un’eventuale illegittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 sulla legittimità della decisione del consiglio d’amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011.
Sulle spese
62
Poiché la causa è rimessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12), è parzialmente annullata, nella parte in cui essa ha annullato la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, con la quale essa ha proposto al consiglio d’amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, con la quale essa ha proposto al consiglio di amministrazione dell’EMA un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine, alla luce delle censure e dei motivi invocati dal sig. Emil Hristov e sui quali il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito.
3)
Le spese sono riservate.
Jaeger
Kanninen
Van der Woude
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2016.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Full & Egal Universal Law Academy