SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
11 dicembre 2017 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo QUILAPAYÚN – Impedimento relativo alla registrazione – Marchio notoriamente conosciuto – Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Titolare del marchio»
Nella causa T‑249/15,
JT, residente a Parigi (Francia), rappresentato da A. Mena Valenzuela, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Zaera Cuadrado, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
Eduardo Carrasco Pirard, residente a Santiago (Cile) e i controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO i cui nomi figurano in allegato ( 1 ),
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2015 (procedimento R 354/2014-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra JT, da un lato, e il sig. Carrasco Pirard e i controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO i cui nomi figurano in allegato, dall’altro,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2015,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2015,
in seguito all’udienza del 25 aprile 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 16 settembre 2010 il sig. Eduardo Carrasco Pirard e i controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) i cui nomi figurano in allegato (in prosieguo: i «richiedenti») hanno presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:
3
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 16 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna di dette classi alla seguente descrizione:
–
classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, la trasformazione, l’accumulazione, la regolazione o il controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»;
–
classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;
–
classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».
4
La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 181/2010, del 27 settembre 2010.
5
Il 27 dicembre 2010 JT, ricorrente, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), per i prodotti e servizi indicati al punto 3 supra.
6
L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:
–
il marchio notoriamente conosciuto nell’Unione europea, qui di seguito riprodotto, in quanto contraddistingue il servizio «gruppo musicale», rientrante nella classe 41:
–
il marchio francese registrato il 22 giugno 1998 con il numero 98738516, qui di seguito riprodotto, in quanto contraddistingue i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9, 16 e 41:
–
il marchio internazionale registrato il 24 dicembre 2002 con il numero 801761, qui di seguito riprodotto, in quanto contraddistingue i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9, 16 e 41:
7
I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001].
8
Con decisione del 2 dicembre 2013, la divisione d’opposizione, sulla base del solo marchio anteriore notoriamente conosciuto, ha accolto parzialmente l’opposizione respingendo la domanda di registrazione per «supporti di registrazione magnetica, dischi acustici», rientranti nella classe 9, e per «divertimento; attività sportive e culturali», rientranti nella classe 41. La divisione d’opposizione ha ritenuto che le prove prodotte dal ricorrente provavano che il marchio anteriore non registrato era notoriamente conosciuto per essere il nome di un gruppo musicale e che era stato oggetto di un impiego continuo nell’Unione e, in particolare, in Spagna. Essa ha inoltre osservato che, da un lato, il «divertimento», rientrante nella classe 41, era oggetto dei marchi in conflitto e che, dall’altro lato, i «supporti di registrazione magnetica, dischi acustici», rientranti nella classe 9, così come le «attività sportive e culturali», rientranti nella classe 41, oggetto del marchio richiesto, erano simili ai servizi contrassegnati dal marchio anteriore. Di conseguenza, tenuto conto dell’identità dei segni in conflitto e dell’identità o della somiglianza dei prodotti e dei servizi suddetti, la divisione d’opposizione ha riconosciuto un rischio di confusione dei marchi per tali prodotti e servizi.
9
Il 29 gennaio 2014 i richiedenti hanno presentato all’EUIPO un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).
10
Con decisione del 13 marzo 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto integralmente l’opposizione. Essa ha precisato che l’opposizione sarebbe stata esaminata esclusivamente sulla base del marchio notorio anteriore, poiché quello francese registrato con il numero 98738516 era stato annullato, così come, di conseguenza, quello internazionale registrato con il numero 801761. Ha inoltre constatato che non solo il ricorrente non aveva dimostrato di essere il «titolare reale» del marchio notorio anteriore, ma che, in aggiunta, la titolarità del marchio era ugualmente reclamata dai richiedenti. La commissione di ricorso ha aggiunto che il regolamento n. 207/2009 non le attribuiva alcuna competenza per determinare il titolare del marchio notorio anteriore non registrato, dato che tale aspetto rientra nella competenza del giudice nazionale.
Procedimento e conclusioni delle parti
11
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2015, il ricorrente ha richiesto di poter beneficiare del gratuito patrocinio. Con ordinanza del 29 ottobre 2015, il presidente del Tribunale ha riconosciuto al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio.
12
Con lettera del 6 agosto 2015, il Tribunale ha ricordato al ricorrente che gli era stato accordato il beneficio dell’anonimato nell’ambito del procedimento di gratuito patrocinio e gli ha chiesto se volesse mantenerlo anche nell’ambito del procedimento principale. In seguito all’accordo del ricorrente, il 28 agosto 2015 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di accordargli il beneficio dell’anonimato nel presente giudizio.
13
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
respingere la domanda di registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi delle classi 9 e 41.
14
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
15
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 6 bis, paragrafo 1, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata (in prosieguo: la «convenzione di Parigi»).
16
Innanzitutto, il ricorrente sostiene che dal combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 risulta che, per opporsi a una domanda di marchio, devono essere soddisfatte due condizioni, vale a dire: da un lato, che il marchio sul quale si fonda l’opposizione sia notoriamente conosciuto sul territorio di riferimento al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio; dall’altro lato, che esista un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato a causa dell’identità o della somiglianza dei due marchi e a causa dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi da essi designati. Orbene, secondo il ricorrente, tali condizioni ricorrono nella fattispecie.
17
Inoltre, il ricorrente cita la decisione dell’Oficina Española de Patentes y Marcas (Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi) che ha rifiutato di registrare il marchio nazionale QUILAPAYÚN a suo favore, la decisione dell’Instituto nacional de propiedad industrial (INAPI, Istituto nazionale della proprietà industriale, Cile) e l’attestazione della Sociedad chilena del derecho de autor (SCD, Società cilena del diritto d’autore), a sostegno dell’argomento secondo il quale il marchio richiesto non dovrebbe essere registrato a favore dei richiedenti dato che il segno QUILAPAYÚN è legato a una comunità di persone alla quale appartiene tanto lui quanto i richiedenti.
18
Pertanto, il ricorrente sostiene che la divisione di opposizione ha correttamente interpretato le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento e l’articolo 6 bis della convenzione di Parigi, negando la registrazione del marchio richiesto a solo beneficio dei richiedenti, con la motivazione che esisteva un marchio anteriore notoriamente conosciuto nell’Unione e in particolare in Spagna, del quale egli è titolare. A tal proposito, il ricorrente precisa che egli è il solo ad aver mantenuto relazioni commerciali, d’affari e artistiche utilizzando il segno QUILAPAYÚN.
19
Il ricorrente aggiunge che il marchio QUILAPAYÚN era stato registrato in Francia nel 1998 prima che tale registrazione fosse annullata nel 2003 dai giudici francesi. A riguardo il ricorrente sostiene che i giudici francesi abbiano commesso un grave errore di valutazione annullando la registrazione del marchio nazionale e che, in ogni caso, tale decisione riguarda esclusivamente il territorio francese.
20
Inoltre, il ricorrente osserva che, nel 2002, ha fatto registrare il marchio QUILAPAYÚN presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e che tale registrazione è rimasta valida fino al 24 dicembre 2012, senza che i richiedenti vi si siano opposti.
21
Le registrazioni del marchio QUILAPAYÚN in Francia e presso l’OMPI testimonierebbero la volontà del ricorrente di proteggere il segno QUILAPAYÚN ancor prima che i richiedenti formassero un nuovo gruppo musicale nel 2003.
22
Data l’assenza di una normativa sulla contitolarità di un marchio o di una denominazione e posto che il gruppo musicale diretto dal ricorrente ha continuato, dopo che i richiedenti hanno abbandonato il gruppo, a produrre con il nome Quilapayún sulla base di un «patto d’onore», quest’ultimi, che hanno formato un nuovo gruppo musicale nel 2003, non avrebbero dovuto utilizzare il segno QUILAPAYÚN, per evitare che il pubblico e i mezzi di comunicazione facessero confusione.
23
Il ricorrente sostiene inoltre che, prima della formazione del nuovo gruppo nel 2003, i richiedenti si dedicavano ad attività molto distanti dalla musica, vivevano in parti del mondo ben diverse, si riunivano principalmente durante il periodo delle vacanze per dei concerti specifici approfittando del pubblico garantito e riunito in occasione di altri avvenimenti artistici, si riunivano in tutte le combinazioni possibili, anche con i loro figli, e non avevano prodotto alcuna opera rilevante con il nome Quilapayún.
24
Al contrario, per quanto riguarda il ricorrente, oltre alle sue relazioni esclusive con una casa discografica con il nome Quilapayún e alle relazioni commerciali, d’affari e artistiche intrattenute utilizzando il segno QUILAPAYÚN, i diversi ritagli di stampa prodotti dimostrerebbero l’uso continuo del marchio anteriore, almeno in Spagna, in modo notorio. Egli sarebbe l’unico membro del gruppo originale ad aver girato il mondo, principalmente l’Europa e il Cile, da più di 40 anni in maniera continua con il nome Quilapayún. Egli avrebbe inoltre prodotto tre CD tra il 1988 e il 2003 e due compilation, che sarebbero stati accolti positivamente dal pubblico e dalla critica. Orbene, durante tutti questi anni i richiedenti non avrebbero fatto parte del gruppo.
25
L’EUIPO rileva, innanzitutto, che il ricorrente non contesta la decisione impugnata nella parte in cui questa considera che il marchio francese e quello internazionale anteriori non possono essere usati come fondamento dell’opposizione.
26
Esso afferma poi che le condizioni necessarie per proporre opposizione non si limitano a quelle previste all’articolo 8 del regolamento n. 207/2009. L’opponente dovrebbe soddisfare anche le condizioni fissate dalla regola 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1)] e dall’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], per le quali l’opponente deve provare il suo diritto di proporre opposizione. Pertanto, l’opponente avrebbe dovuto non soltanto provare la notorietà del marchio anteriore, ma anche la propria qualità di titolare di tale marchio.
27
L’EUIPO afferma inoltre che il carattere notorio del marchio anteriore non è stato contestato dai richiedenti.
28
L’EUIPO sostiene poi che gli argomenti del ricorrente per provare la propria titolarità del marchio anteriore si concentrano sul carattere notorio del marchio, facendo riferimento a decisioni degli uffici nazionali dei marchi e a quelle dei giudici nazionali, a relazioni commerciali, d’affari e artistiche che egli ha intrattenuto per preservare il segno QUILAPAYÚN e alle registrazioni effettuate per proteggere tale segno.
29
L’EUIPO afferma che né il ricorrente né i richiedenti sono i titolari esclusivi del segno QUILAPAYÚN. Al contrario, le decisioni degli uffici e dei giudici nazionali, come anche la giurisprudenza citata dal ricorrente, dimostrerebbero che egli non può rivendicare un qualsivoglia diritto esclusivo sul marchio anteriore. Durante l’udienza, rispondendo a un quesito del Tribunale, l’EUIPO ha affermato che la questione della contitolarità del marchio anteriore non era stata sollevata davanti all’EUIPO e che era troppo tardi per farlo per la prima volta dinanzi al Tribunale.
30
I documenti prodotti dal ricorrente non dimostrerebbero l’esistenza di un consenso dei richiedenti sul fatto che egli si appropri della qualità di titolare esclusivo del marchio anteriore. Le relazioni commerciali, d’affari e artistiche che il ricorrente ha intrattenuto per garantire la continuità del marchio anteriore non proverebbero, in quanto tali, il beneficiare della titolarità esclusiva di tale marchio. I marchi corrispondenti al segno QUILAPAYÚN che sono stati registrati sarebbero stati tutti annullati e le domande di registrazione di tale segno sarebbero state tutte respinte.
31
Secondo l’EUIPO, la commissione di ricorso ha dunque giustamente deciso di respingere l’opposizione in quanto infondata, in applicazione delle disposizioni della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (divenuta articolo 8, paragrafo 1, e articolo 7 del regolamento delegato 2017/1430).
32
Infine, l’EUIPO aggiunge che i richiedenti potevano utilizzare il marchio senza tuttavia avere il diritto di registrarlo, posto che ogni argomento concernente l’uso congiunto del marchio non è rilevante. A parere dell’EUIPO, la commissione di ricorso doveva pronunciarsi solo sulla questione se il ricorrente fosse titolare di diritti esclusivi sul marchio anteriore per poter proporre opposizione contro la registrazione del marchio richiesto. In caso di risposta negativa, l’opposizione poteva solo essere respinta, senza per questo pregiudicare la validità della registrazione del marchio richiesto dai richiedenti. Secondo l’EUIPO, solo un giudice può risolvere la questione della titolarità e del diritto di richiedere la registrazione del marchio dell’Unione europea. Orbene, poiché l’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 129, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) non prevede alcuna azione di rivendicazione della titolarità di un marchio, è il diritto nazionale che deve applicarsi.
Giudizio del Tribunale
33
L’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:
«1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
a)
è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
b)
a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
34
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 i «marchi anteriori» si definiscono come quelli che alla data di presentazione della domanda di registrazione dell’Unione europea, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio dell’Unione europea, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
35
L’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 dispone che un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea possa essere proposta, nel caso previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento stesso, «dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2».
36
La regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 dispone quanto segue:
«[L]’opponente deposita (…) la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre l’opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:
(…)
b)
se l’opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento [n. 207/2009], la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento».
37
In forza della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, se l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.
38
Dalle disposizioni citate dal punto 33 al punto 37 supra deriva che, per proporre opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sulla base di un marchio notoriamente conosciuto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, l’opponente deve provare che il marchio è notoriamente conosciuto in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi, e che egli ne è titolare.
39
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto basandosi su tre marchi anteriori (v. supra, punto 6). La divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno esaminato l’opposizione solo in quanto fondata sul marchio non registrato notoriamente conosciuto, fatto non contestato dalle parti e che deve essere condiviso, dato l’annullamento del marchio francese e, in conseguenza, della rimozione degli effetti del marchio internazionale.
40
Per quanto concerne la condizione relativa al carattere notoriamente conosciuto del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha ricordato la valutazione della divisione d’opposizione secondo la quale il marchio anteriore è noto nell’Unione e in particolare in Spagna, il che non è contestato dai richiedenti.
41
Nell’esame condotto dalla commissione di ricorso è stato analizzato soltanto se il ricorrente fosse titolare del marchio anteriore e quindi se potesse proporre un’opposizione contro la registrazione del marchio richiesto. La commissione di ricorso ha rilevato che il ricorrente non aveva provato di essere il titolare «reale» del marchio anteriore, tanto più che anche i richiedenti rivendicavano la titolarità del marchio. In sostanza, la commissione di ricorso contesta al ricorrente di non aver provato di essere il titolare «esclusivo» del marchio anteriore, come confermato dall’EUIPO nel controricorso e in udienza.
42
A tal proposito, è necessario innanzitutto ricordare che la prova della titolarità di un marchio non registrato, come il caso del marchio anteriore nella fattispecie, deve soddisfare particolari condizioni. Ad esempio, il ricorrente non può produrre un atto certificativo di deposito o un certificato di registrazione del marchio sul quale è fondata l’opposizione per provare di essere il titolare di tale marchio. Deve invece provare che ha acquistato dei diritti sul marchio mediante l’uso del marchio anteriore non registrato [v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2012, Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, EU:T:2012:13, punto 17].
43
Inoltre, a seguito di un quesito del Tribunale nel corso dell’udienza, il ricorrente ha sostenuto che le regole relative al procedimento di opposizione non prevedono la necessità di provare la titolarità del marchio anteriore notoriamente conosciuto attraverso la presentazione di un documento ufficiale il quale dimostri che un qualsiasi soggetto è titolare del marchio, poiché il marchio in questione non era stato registrato. Al contrario, egli ha sostenuto di aver provato l’uso del marchio anteriore notoriamente conosciuto cosicché era possibile accertare un legame tra lui e il suddetto marchio.
44
Occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha esaminato le prove di utilizzo o uso del marchio anteriore apportate dal ricorrente. Essa si è limitata ad affermare che il ricorrente non aveva dimostrato di esserne il titolare e che, inoltre, la titolarità del marchio era ugualmente reclamata dai richiedenti.
45
Dunque, per la commissione di ricorso, posto che il ricorrente non aveva provato di essere il titolare esclusivo del marchio anteriore, tenuto conto degli elementi di prova prodotti e del fatto che anche i richiedenti ne rivendicassero la titolarità, egli non era autorizzato a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
46
Tuttavia, non si evince da alcuna delle disposizioni citate dal punto 33 al punto 37 supra che colui che propone opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009, debba provare di essere il titolare «esclusivo» del marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto sul quale si fonda l’opposizione. Dalle disposizioni dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, dalla regola 19, paragrafo 2, e dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 si evince che l’opponente deve provare di aver acquisito diritti sufficienti sul marchio anteriore non registrato e notoriamente conosciuto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per essere considerato titolare di tale marchio, il che non implica di doverne dimostrare la titolarità esclusiva.
47
Secondo la regola 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (divenuta articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/1430), inoltre, «[s]e un marchio anteriore e/o un diritto anteriore hanno più di un titolare (coproprietà), l’opposizione può essere presentata da uno qualsiasi o da tutti i titolari»; ciò, come confermato dall’EUIPO nel corso dell’udienza, permetterebbe a ciascuno dei contitolari del marchio anteriore di opporsi alla domanda di registrazione del marchio richiesto.
48
Va rilevato al riguardo che, se fosse necessaria la titolarità esclusiva del marchio anteriore, né il ricorrente né i richiedenti potrebbero opporsi alla registrazione del segno QUILAPAYÚN da parte di un terzo, tranne nel caso in cui essi si oppongano insieme alla registrazione, rivendicando tutti la titolarità del segno.
49
Orbene, l’acquisizione di diritti da parte del ricorrente sul marchio anteriore non registrato gli permetterebbe di opporsi alla registrazione del marchio richiesto, indipendentemente dal fatto che anche altri, tra cui i richiedenti, abbiano acquisito diritti su tale marchio dato l’uso che possano averne fatto.
50
Si ritiene, quindi, che la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto per aver richiesto che il ricorrente provasse di essere il titolare esclusivo del marchio anteriore, senza esaminare se fosse sufficiente esserne contitolare.
51
Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento dell’EUIPO secondo il quale il ricorrente avrebbe dovuto sostenere, per la prima volta dinanzi al Tribunale, la contitolarità del marchio anteriore. È necessario ricordare che la divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione del ricorrente senza trattare la questione della titolarità del marchio anteriore. Inoltre, il ricorrente non ha proposto ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione, essendo questa per lui favorevole. È vero che, come osservato dall’EUIPO durante l’udienza, i richiedenti, nel ricorso proposto contro la decisione della divisione d’opposizione davanti alla commissione di ricorso, avevano contestato la qualità del ricorrente quale titolare del marchio anteriore. Tuttavia, se è vero che il ricorrente, nelle osservazioni di risposta dinanzi alla commissione di ricorso, non si è avvalso della regola 15 del regolamento n. 2868/95, non è escluso che il marchio anteriore possa avere più titolari. In tal senso egli ha precisato che, in assenza di una decisione esplicita sulla «comproprietà del marchio», si erano costituiti parallelamente due gruppi musicali, ciascuno dei quali rivendicava il segno QUILAPAYÚN. Date tali circostanze, l’EUIPO non potrebbe sostenere che la nozione di contitolarità è stata invocata per la prima volta dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, punti 16 e 25).
52
Ne consegue che il motivo unico deve essere accolto e che la decisione impugnata va annullata. Inoltre, per quanto riguarda il capo delle conclusioni del ricorrente finalizzato a che il Tribunale respinga la domanda di registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9 e 41, è necessario ricordare che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001), non ha l’effetto di conferirgli il potere di procedere a una valutazione sulla quale non si è ancora espressa la commissione di ricorso stessa. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72). In proposito occorre rilevare che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata solamente sul fatto che il ricorrente non aveva provato di essere il titolare esclusivo del marchio anteriore, senza esaminare se fosse sufficiente esserne contitolare. In tale contesto, non spetta al Tribunale procedere, nel caso di specie, all’esame dell’argomento relativo all’acquisizione, da parte del ricorrente, dei diritti sul marchio anteriore non registrato. La domanda di riforma della decisione impugnata, presentata dal ricorrente sulla base di tale argomento, deve dunque essere respinta.
Sulle spese
53
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
54
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, ossia la parte risultata vittoriosa, non ha formulato conclusioni sulle spese.
55
Occorre quindi decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 marzo 2015 (procedimento R 354/2014-2) è annullata.
2)
Le altre conclusioni del ricorso sono respinte.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Kanninen
Schwarcz
Iliopoulos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2017.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
( 1 ) L’elenco dei controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO è allegato solamente alla versione notificata alle parti.
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