SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
8 giugno 2016 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un simbolo di pace — Richiesta di restitutio in integrum — Mancato rispetto del termine per depositare un ricorso dinanzi al Tribunale»
Nella causa T‑583/15,
Monster Energy Company, con sede a Corona, California (Stati Uniti), rappresentata da P. Brownlow, solicitor,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 luglio 2015 (procedimento R 2788/2014‑2), concernente la domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante un simbolo di pace come marchio dell’Unione europea,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2015,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2015,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 21 novembre 2012 la Monster Energy Company, ricorrente, presentava all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), una domanda di registrazione del segno figurativo di seguito riprodotto:
2
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 30 e 32 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
3
Con decisione dell’8 maggio 2013, l’esaminatore rifiutava la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 11 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato.
4
In data 8 luglio 2013 la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
5
Con decisione dell’11 dicembre 2013 (in prosieguo: la «prima decisione»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso.
6
Con telefax del 23 giugno 2014, la ricorrente dichiarava all’EUIPO che, a seguito di una verifica riguardo allo stato di avanzamento del procedimento, aveva scoperto che la prima commissione di ricorso dell’EUIPO aveva adottato la prima decisione. Essa sosteneva, tuttavia, di non aver ricevuto la notifica di detta decisione. Pertanto, chiedeva che iniziasse a decorrere un nuovo termine di ricorso in vista dell’eventuale presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la prima decisione.
7
Con messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2014, in assenza di una risposta al telefax del 23 giugno 2014, la ricorrente rinnovava la propria domanda depositando un reclamo presso l’EUIPO.
8
Con messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2014, l’unità «Reclami» del servizio «Contatti con gli utenti» dell’EUIPO rispondeva alla ricorrente che la prima decisione le era stata notificata con telefax il 20 dicembre 2013, conformemente a quanto risultava dal rapporto di trasmissione dell’apparecchio utilizzato per l’invio, che conteneva, oltre alla data, all’ora e al numero del destinatario, la dicitura «OK». Essa aggiungeva, in sostanza, che il Tribunale era competente a conoscere di un ricorso avverso la prima decisione e che avrebbe valutato la ricevibilità del ricorso alla luce delle circostanze e delle prove prodotte.
9
Con telefax del 15 luglio 2014, la cancelleria delle commissioni di ricorso confermava alla ricorrente il contenuto del rapporto di trasmissione del telefax utilizzato per la notifica della prima decisione e dichiarava che non era possibile che l’EUIPO concedesse un nuovo termine di ricorso.
10
Nelle settimane successive tra la ricorrente e i servizi dell’EUIPO venivano scambiate altre lettere e, infine, la ricorrente intraprendeva due iniziative parallele.
11
Da un lato, essa proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la prima decisione, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2014 e iscritto a ruolo con il numero T‑633/14.
12
Dall’altro lato, in pari data, la ricorrente depositava dinanzi all’EUIPO una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009.
13
In tale ricorso, al fine di ottenere il ripristino dei propri diritti a contestare la prima decisione dinanzi al Tribunale e che la sua domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea rimanesse iscritta nel registro dell’EUIPO nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione europea, la ricorrente menzionava circostanze e incidenti che l’avrebbero condotta, a dispetto di tutta la diligenza di cui avrebbe dato prova, a prendere conoscenza di detta decisione soltanto il 17 giugno 2014. La notifica della prima decisione in data 20 dicembre 2013 non le sarebbe pervenuta. L’EUIPO avrebbe dovuto pertanto dichiarare che il rispetto del termine per adire il Tribunale doveva essere valutato considerando quale dies a quo il 17 giugno 2014 nonché reinserire nel proprio registro la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea presentata dalla ricorrente.
14
Con lettera del 29 agosto 2014, la cancelleria delle commissioni di ricorso dichiarava che non era possibile dare seguito alla richiesta di restitutio in integrum per il motivo che l’articolo 81 del regolamento n. 207/2009 riguardava soltanto i termini applicabili nei riguardi dell’EUIPO e non i termini applicabili nei riguardi del Tribunale, che il rapporto di trasmissione del telefax utilizzato confermava la notifica della prima decisione in data 20 dicembre 2013 e che soltanto il Tribunale, ormai adito, poteva pronunciarsi.
15
Il 28 ottobre 2014 la ricorrente depositava presso l’EUIPO un ricorso avverso la lettera del 29 agosto 2014 della cancelleria delle commissioni di ricorso. Il 31 dicembre 2014 detto ricorso veniva completato da un atto integrativo, nel quale, oltre all’annullamento della lettera della cancelleria, la ricorrente chiedeva il riesame della propria richiesta di restitutio in integrum.
16
Il procedimento proseguiva fino all’adozione da parte della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, il 17 luglio 2015, di una decisione che respingeva il ricorso proposto dinanzi ad essa dalla ricorrente in quanto irricevibile (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Detta decisione veniva notificata alla ricorrente il 5 agosto 2015.
17
Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso richiamava talune disposizioni del regolamento n. 207/2009 concernenti i mezzi di impugnazione avverso le decisioni degli organi dell’EUIPO, ossia gli articoli 58, paragrafo 1, e 65, paragrafi 1 e 5, di detto regolamento. Essa richiamava altresì il contenuto dell’articolo 81, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che definisce l’ambito di applicazione generale del procedimento di restitutio in integrum.
18
La commissione di ricorso dichiarava poi che la lettera della cancelleria delle commissioni di ricorso del 29 agosto 2014 non costituiva una decisione proveniente da una divisione di primo grado dell’EUIPO ricorribile a norma dell’articolo 58 del regolamento n. 207/2009 e, pertanto, che il ricorso era irricevibile.
19
Essa aggiungeva che, in ogni caso, l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non era applicabile nel caso di specie. Sottolineando, in sostanza, che quest’ultimo prende in considerazione le situazioni nelle quali un termine non ha potuto essere osservato «nei riguardi dell’Ufficio» e che la ricorrente chiedeva di essere reintegrata nei propri diritti per quanto concerneva un termine nei riguardi del Tribunale al fine di proporre un ricorso dinanzi a quest’ultimo, ossia nell’ambito di un procedimento che non si svolge dinanzi all’EUIPO, la commissione di ricorso riteneva di non essere competente a statuire sul ricorso. A tal proposito, essa rigettava l’interpretazione della ricorrente secondo la quale il termine menzionato nella citata disposizione avrebbe dovuto essere inteso come un termine «concernente» l’EUIPO o «in relazione con» l’EUIPO, in altre parole, calcolato rispetto ad ogni atto dell’EUIPO.
20
La commissione di ricorso aggiungeva poi che il ricorso della ricorrente avverso la prima decisione era pendente dinanzi al Tribunale e che ciò confermava l’incompetenza della commissione di ricorso a statuire sulla richiesta di restitutio in integrum.
21
Con ordinanza del 9 settembre 2015, Monster Energy/UAMI (Raffigurazione di un simbolo della pace) (T‑633/14, non pubblicata, EU:T:2015:658), il Tribunale respingeva il ricorso avverso la prima decisione, in quanto manifestamente irricevibile a causa della sua tardività. Tale ordinanza veniva impugnata dinanzi alla Corte. Con ordinanza del 4 maggio 2016, Monster Energy/EUIPO (C‑602/15 P), la Corte respingeva l’impugnazione.
22
In siffatte circostanze, il 5 ottobre 2015 la ricorrente proponeva il ricorso in esame.
Conclusioni delle parti
23
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
rinviare la causa dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO affinché venga emessa una decisione di merito sulla richiesta di restitutio in integrum;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
24
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
25
La ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi a sostegno del proprio ricorso. In primo luogo, la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 58 del regolamento n. 207/2009 ritenendo che la lettera della cancelleria delle commissioni di ricorso del 29 agosto 2014 non potesse essere oggetto di un ricorso sulla base di tale disposizione. In secondo luogo, essa avrebbe violato l’articolo 65, paragrafo 5, di detto regolamento, confermando che la data di notifica della prima decisione, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del termine di ricorso dinanzi al Tribunale, era il 20 dicembre 2013. In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe violato altresì l’articolo 81 del regolamento di cui trattasi, ritenendo che tale articolo non si applicasse alla situazione in cui veniva chiesto di riaprire un termine di ricorso dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, non riconoscendo la propria competenza ad applicarlo nel caso di specie. Infine, in quarto luogo, essa avrebbe omesso di statuire e violato l’articolo 75 del medesimo regolamento non pronunciandosi e, dunque, non motivando la decisione impugnata a tal proposito, sulla seconda domanda, richiamata al precedente punto 13, che compariva nella sua richiesta di restitutio in integrum ed era stata rinnovata nel suo atto integrativo destinato alla commissione di ricorso, ossia quella riguardante il reinserimento nel registro dell’EUIPO della sua domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea nel corso dell’esame del suo ricorso da parte del giudice dell’Unione.
26
Occorre esaminare innanzitutto l’ultimo motivo, vertente su un’omessa pronuncia e su un difetto di motivazione della decisione impugnata.
Sul motivo vertente su un’omessa pronuncia e su un difetto di motivazione
27
La ricorrente ha presentato dinanzi all’EUIPO la propria richiesta di restitutio in integrum riguardo al termine per agire dinanzi al Tribunale sostenendo che, in assenza di una riapertura di tale termine a decorrere dal 17 giugno 2014, perderebbe non soltanto il diritto al ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, ma altresì il diritto al mantenimento della propria domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea. Nei capi delle conclusioni contenuti in detto ricorso essa ha chiesto esplicitamente che si dichiari che il termine per adire il Tribunale è riaperto a decorrere dal 17 giugno 2014 e che la sua domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea sia reinserita nel registro dell’EUIPO nel corso dell’esame del suo ricorso da parte del giudice dell’Unione. La ricorrente ha rinnovato tali considerazioni e capi di conclusioni nel proprio atto integrativo dinanzi alla commissione di ricorso.
28
Nel proprio ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente evidenzia che nella decisione impugnata la commissione di ricorso non si è pronunciata sulla sua domanda, connessa al secondo diritto evocato al precedente punto 27, riguardante il reinserimento nel registro dell’EUIPO della sua domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea nel corso dell’esame del suo ricorso da parte del giudice dell’Unione. A fortiori, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna motivazione al riguardo, il che costituirebbe una violazione di una forma sostanziale che impedisce alla ricorrente di difendere utilmente i propri diritti in proposito. La ricorrente chiede al Tribunale di pronunciarsi su detta domanda, aggiungendo che la rilevata assenza di motivazione arreca altresì pregiudizio alla capacità del Tribunale di sindacare la legittimità della decisione impugnata.
29
L’omessa pronuncia su un capo di una domanda può condurre all’annullamento, perlomeno parziale, di una decisione di una commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2002, SAT.1/UAMI (SAT.2), T‑323/00, EU:T:2002:172, punto 19].
30
Nel caso di specie, come ricordato al precedente punto 27, la ricorrente ha presentato all’EUIPO la domanda volta al reinserimento nel registro di quest’ultimo della sua domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea nel corso dell’esame del suo ricorso da parte del giudice dell’Unione, nel contesto della sua richiesta di restitutio in integrum concernente il termine per agire dinanzi al Tribunale, e, dunque, ha posto in relazione tale domanda di reinserimento con la sua domanda riguardante detto termine.
31
Nei limiti in cui la commissione di ricorso ha confermato la posizione della cancelleria delle commissioni di ricorso secondo la quale la procedura di restitutio in integrum non poteva riguardare un termine per agire dinanzi al Tribunale, la domanda di reinserimento nel registro dell’EUIPO della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, connessa alla domanda volta a far decorrere nuovamente il termine per adire il Tribunale dal 17 giugno 2014, è stata necessariamente respinta a sua volta. Non vi è stata dunque un’omessa pronuncia da parte della commissione di ricorso alla luce del contesto della richiesta di restitutio in integrum nel quale quest’ultima è stata investita di detta domanda di reinserimento.
32
Tale constatazione non è in contrasto con la circostanza, illustrata nel controricorso dell’EUIPO, che la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea presentata dalla ricorrente attualmente è classificata nel registro come «ricorso pendente» e non come «domanda respinta». L’EUIPO, infatti, ha dichiarato, a prescindere dal contesto della richiesta di restitutio in integrum, che il diniego di registrazione del marchio di cui trattasi era oggetto di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione e ne ha tratto la conseguenza che la domanda di registrazione dovesse comparire nel registro con la qualifica di «ricorso pendente».
33
Per quanto concerne il dedotto difetto di motivazione, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione, derivante altresì dall’articolo 296 TFUE, è stato oggetto di una giurisprudenza costante secondo la quale la motivazione deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, onde consentire, da un lato, agli interessati un esercizio effettivo del loro diritto a chiedere un sindacato giurisdizionale sulla decisione impugnata e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. Non si richiede, tuttavia, che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. La rispondenza di una motivazione a quei requisiti non va infatti valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia [sentenze del 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, C‑122/94, EU:C:1996:68, punto 29, e del 28 gennaio 2016, Gugler France/UAMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 52]. Nello stesso senso, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto e della natura dei motivi fatti valere, il che comporta che tale obbligo non richiede sempre una presa di posizione esplicita su tutti gli elementi dedotti o richiesti dagli interessati [sentenza del 30 marzo 2000, VBA/Florimex e a., C‑265/97 P, EU:C:2000:170, punto 93; v. altresì, in tal senso, sentenze del 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commissione, T‑5/97, EU:T:2000:278, punto 199, e del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, punto 46].
34
Per quanto attiene all’allegato difetto di motivazione, occorre rilevare che la decisione impugnata contiene una motivazione conforme ai requisiti richiamati al precedente punto 33, che ha consentito di comprendere il ragionamento della commissione di ricorso e di redigerne la sintesi così come compare ai precedenti punti da 17 a 20. Se la commissione di ricorso non ha motivato separatamente il rigetto dell’istanza, che compare nella richiesta di restitutio in integrum e che è stata rinnovata nell’atto integrativo della ricorrente, di reinserire nel registro dell’EUIPO la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, è anche perché essa ha respinto nel loro complesso la richiesta di restitutio in integrum e il ricorso con cui era stata adita in quanto sottoposti ad organi incompetenti, il che non richiedeva la ripetizione delle medesime spiegazioni per ciascuna delle domande che ne derivavano.
35
Il motivo vertente su un’omessa pronuncia e su un difetto di motivazione dev’essere dunque respinto. Occorre poi esaminare il terzo motivo di annullamento.
Sul motivo vertente su una violazione dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009
36
Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 81 del regolamento n. 207/2009, relativo alla procedura di restitutio in integrum, ritenendo che non trovasse applicazione nella situazione in cui si chiede di riaprire un termine di ricorso dinanzi al Tribunale e traendone la conclusione di non essere competente ad applicare tale disposizione nel caso di specie.
37
L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:
«Il richiedente o il titolare di un marchio [dell’Unione europea] o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso».
38
La ricorrente sostiene che, menzionando «un termine nei riguardi dell’Ufficio», il legislatore ha inteso prendere in considerazione i termini «concernenti» l’EUIPO o «in relazione con» l’EUIPO. La perdita della possibilità di ricorso dinanzi al Tribunale avverso una decisione di una commissione di ricorso a causa dell’inosservanza del termine di ricorso dovrebbe quindi poter essere oggetto di una procedura di restitutio in integrum, poiché l’EUIPO è interessato da un siffatto termine quale autore della decisione che può essere impugnata e parte potenziale del procedimento dinanzi al Tribunale.
39
La ricorrente afferma infatti che le espressioni «nei riguardi di», «concernente» e «in relazione con» hanno il medesimo significato. Essa evidenzia che il dies a quo del termine di cui trattasi, previsto nel regolamento n. 207/2009, è determinato con una decisione dell’EUIPO. La ricorrente sottolinea inoltre, riferendosi all’articolo 64, paragrafo 3, del citato regolamento, che la scadenza di tale termine senza adizione del Tribunale comporta la decorrenza degli effetti di detta decisione. Essa osserva altresì che l’articolo 81, paragrafo 5, del medesimo regolamento, nel quale sono enunciate restrizioni all’ambito di applicazione della procedura di restitutio in integrum, non menziona l’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, che disciplina i ricorsi dinanzi al giudice dell’Unione e definisce in particolare il termine di ricorso. L’EUIPO è dunque, a suo dire, interessato per diversi motivi dal termine di ricorso dinanzi al Tribunale e la mancata osservanza di tale termine può essere oggetto di una richiesta di restitutio in integrum.
40
Va tuttavia ricordato che il dodicesimo considerando del regolamento n. 207/2009 così recita:
«(...) È (...) indispensabile, pur conservando l’attuale assetto istituzionale della Comunità e l’equilibrio dei poteri, prevedere un ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; a questo scopo è necessario e opportuno che tale ufficio assuma la forma di un organismo della Comunità che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto comunitario e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni della Comunità».
41
Come afferma l’EUIPO, riconoscere ad uno dei suoi organi la facoltà di accogliere una richiesta di restitutio in integrum per quanto concerne un termine di ricorso dinanzi al Tribunale condurrebbe a sconfinare nelle competenze di quest’ultimo, che è il solo giudice, fatto salvo il sindacato della Corte, preposto a valutare la ricevibilità di un ricorso di cui è investito, conformemente agli articoli 256 e 263 TFUE.
42
A tal proposito, le disposizioni dei citati articoli prevedono che il Tribunale controlli la legittimità degli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, fatte salve condizioni di ricevibilità, relative in particolare al fatto che i ricorsi devono essere proposti in un termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Orbene, la ricevibilità è uno degli elementi di valutazione di un ricorso che rientrano nella competenza del giudice, tanto che egli deve esaminarla d’ufficio, come ricordato dalla Corte, in particolare, nell’ordinanza del 26 febbraio 1981, Farrall/Commissione (10/81, EU:C:1981:60), o nella sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 19).
43
Vero è che l’articolo 263, quinto comma, TFUE stabilisce che gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. Nel caso di specie, tuttavia, l’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il quale prevede che il ricorso proposto avverso una decisione di una commissione di ricorso è inoltrato alla Corte entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso, è perfettamente coerente con il regime generale previsto all’articolo 263 TFUE per quanto concerne la competenza del giudice a valutare il rispetto del termine di ricorso.
44
In proposito, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha adito il Tribunale dopo aver preso conoscenza della prima decisione e che, in tale contesto, quest’ultimo si è già pronunciato sulla questione del rispetto del termine di ricorso proposto dinanzi ad esso avverso detta decisione. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso tardivo e, pertanto, irricevibile. Eventualmente, poiché è stata proposta un’impugnazione, detta valutazione avrebbe potuto essere riveduta, ma, in ogni caso, dai giudici dell’Unione e non dall’EUIPO. Anche qualora la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse dato un seguito favorevole alla richiesta di restitutio in integrum, ciò non avrebbe in alcun caso vincolato il Tribunale in sede di valutazione del carattere tardivo, o meno, del ricorso presentato dinanzi ad esso avverso la prima decisione.
45
Qualora un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO possa essere ritenuto tardivo dal giudice non è quindi richiesta l’applicazione dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009 sulla restitutio in integrum bensì delle disposizioni applicabili al giudice, ossia, oltre all’articolo 263 TFUE, l’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo il quale «[n]essuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».
46
Il procedimento giurisdizionale, del resto, non si suddivide fin dall’inizio in due parti, come previsto all’articolo 81 del regolamento n. 207/2009, con, da un lato, il deposito di un ricorso e, dall’altro lato, il deposito di una richiesta di restitutio in integrum sulla quale il giudice si pronunci separatamente al fine di valutare la ricevibilità del ricorso con riguardo al rispetto del termine di introduzione di detto ricorso. Infatti, è nello stesso contesto del procedimento instaurato a seguito dell’introduzione del ricorso che la ricevibilità di quest’ultimo viene esaminata, in linea di principio, ed è soltanto quando il giudice è adito con un’eccezione di irricevibilità con cui si chiede che si pronunci in proposito senza avviare la discussione nel merito o quando il giudice solleva al riguardo, d’ufficio, un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico, che egli può statuire con una decisione separata sulla ricevibilità e successivamente nel merito, qualora ammetta nondimeno la ricevibilità del ricorso.
47
Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente fondati su considerazioni lessicali e sulla circostanza che l’EUIPO è interessata per diversi motivi dal termine di ricorso dinanzi al Tribunale non possono trovare accoglimento.
48
Le disposizioni procedurali dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009 sono esse stesse del tutto coerenti con l’interpretazione degli articoli 256 e 263 TFUE illustrata ai precedenti punti da 41 a 47.
49
L’articolo 81 del regolamento n. 207/2009, infatti, contiene un paragrafo 2 il quale precisa che l’atto omesso deve essere compiuto entro il termine di presentazione della richiesta di restitutio in integrum, ossia entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento. Il paragrafo 4 del medesimo articolo stabilisce che «[l]’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta». L’atto omesso è quello che avrebbe dovuto essere effettuato entro il termine di cui il ricorso mira ad ottenere la riapertura e che ha lo scopo di conseguire un diritto o di esercitare un ricorso.
50
Nella fattispecie, trattandosi di un ricorso dinanzi al Tribunale avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, anche qualora dovesse essere applicato l’articolo 81 del regolamento n. 207/2009, ciò implicherebbe, tenuto conto dei paragrafi 2 e 4 di tale articolo, che l’atto omesso, ossia il ricorso, sia effettuato entro il termine di due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento che non ha permesso di depositarlo prima e che, nello stesso termine, la richiesta di restitutio in integrum venga presentata dinanzi all’organo competente a statuire sul ricorso, ossia il Tribunale. Ciò non corrisponde all’interpretazione auspicata dalla ricorrente e conferma soprattutto che nessun servizio o nessun organo dell’EUIPO potrebbe pronunciarsi.
51
Inoltre, la conclusione di cui al punto 45 supra non può essere inficiata dalla circostanza, sottolineata dalla ricorrente, che il paragrafo 5 dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009, che prevede eccezioni all’applicazione di detto articolo per taluni termini relativi a procedimenti dinanzi all’EUIPO, non menziona il termine di ricorso dinanzi al Tribunale ripreso all’articolo 65 del regolamento in parola. Tale assenza si spiega in quanto l’articolo 81 del regolamento n. 207/2009 non si applica, nel suo complesso, ai procedimenti portati dinanzi al giudice dell’Unione. Vero è che, come sottolinea anche la ricorrente, l’articolo 82 del medesimo regolamento, rubricato «Prosecuzione del procedimento», il quale prende in considerazione altre situazioni di inosservanza di termini «nei riguardi dell’»EUIPO che possono essere regolarizzate, al contrario menziona esplicitamente, al paragrafo 2, tra le disposizioni che prevedono un termine e che sono escluse dal suo ambito di applicazione, l’articolo 65 del medesimo regolamento. Tuttavia, tale mancanza di armonia nella presentazione delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regolamento n. 207/2009 non impedisce – al contrario – di osservare che, in entrambi i tipi di situazioni, disposizioni concernenti termini «nei riguardi dell’»EUIPO non possono riguardare termini di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione.
52
La commissione di ricorso ha dunque correttamente dichiarato la propria incompetenza, successivamente alla cancelleria delle commissioni di ricorso, ad esaminare la richiesta di restitutio in integrum presentata dalla ricorrente e il terzo motivo dev’essere pertanto respinto.
Sugli altri motivi
53
La constatazione di cui al punto 52 supra è sufficiente per respingere il ricorso, incluso il capo delle conclusioni relativo al rinvio del procedimento dinanzi all’EUIPO, senza che occorra esaminare gli altri due motivi dedotti dalla ricorrente, che sono inconferenti nella misura in cui, qualora fossero fondati, non sarebbero idonei a comportare l’annullamento dell’atto controverso.
54
La commissione di ricorso, infatti, ha respinto il ricorso avverso la lettera della cancelleria delle commissioni di ricorso del 29 agosto 2014 in quanto irricevibile. In proposito, è sufficiente che uno dei motivi di irricevibilità riconosciuti dalla commissione di ricorso sia fondato, come rilevato al precedente punto 52, perché il ricorso in esame avverso la decisione impugnata non possa essere accolto (v., per analogia, per quanto attiene a vari motivi che giustificano una decisione della Commissione, sentenze del 6 novembre 1990, Italia/Commissione, C‑86/89, EU:C:1990:373, punto 20, e del 14 dicembre 2005, General Electric/Commissione, T‑210/01, EU:T:2005:456, punti 42 e 43, o, trattandosi di vari motivi di illegittimità riconosciuti dal Tribunale, sentenza del 18 marzo 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P, EU:C:1993:104, punto 31, o ancora, quanto a vari motivi di rigetto di un ricorso da parte del Tribunale, ordinanza del 24 gennaio 1994, Boessen/CES, C‑275/93 P, EU:C:1994:20, punti 25 e 26).
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In particolare, per quanto attiene al secondo motivo della ricorrente, secondo il quale la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 confermando che la data di notifica della prima decisione, da prendere in considerazione per il calcolo del termine di ricorso dinanzi al Tribunale, era il 20 dicembre 2013, l’EUIPO afferma correttamente, in sostanza, che tale motivo è inconferente alla luce del ragionamento della commissione di ricorso che ha condotto a respingere la richiesta di restitutio in integrum per irricevibilità.
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Monster Energy Company è condannata alle spese.
Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 giugno 2016.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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