16.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 56/29
Ricorso proposto il 2 gennaio 2015 — SNCM/Commissione
(Causa T-1/15)
(2015/C 056/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: F.-C. Laprévote e C. Froitzheim, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare integralmente, sul fondamento degli articoli 107 e 263 TFUE e dell’articolo 41 della Carta, la decisione C(2013) 7066 def. del 20 novembre 2013;
—
annullare integralmente la decisione nella parte in cui quest’ultima considera che la cessione del 75 % della SNCM al prezzo negativo di EUR 158 milioni costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;
—
in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui essa considera che l’aumento di capitale di EUR 8,75 milioni sottoscritto dalla CGMF costituisce un aiuto di Stato;
—
in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui essa considera che l’anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni costituisce un aiuto di Stato;
—
in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione nella parte in cui essa esamina congiuntamente la compatibilità del saldo di EUR 15,81 milioni versato a titolo degli aiuti alla ristrutturazione del 2002 con l’insieme delle misure del 2006;
—
in ulteriore subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui essa conclude che le misure di cui trattasi costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune;
—
condannare la Commissione all’integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione 2014/882/UE della Commissione, del 20 novembre 2013 [notificata con il numero C(2013) 7066 def.], con la quale la Commissione ha ritenuto che, da un lato, il saldo dell’aiuto alla ristrutturazione, notificato il 18 febbraio 2002 dalle autorità francesi, di importo pari a EUR 15,81 milioni, e, dall’altro, le tre misure attuate dalle autorità francesi nel 2006 a favore della ricorrente, vale a dire, la cessione del 75 % della ricorrente al prezzo negativo di EUR 158 milioni, l’aumento di capitale di EUR 8,75 milioni sottoscritto dalla Compagnie générale maritime et financière e l’anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni, costituiscano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Di conseguenza, la Commissione ha ordinato il loro recupero.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi:
1.
Primo motivo, relativo a una violazione degli articoli 108, paragrafo 2, e 266 TFUE, nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché la Commissione si è rifiutata di estendere il procedimento di indagine formale a seguito del parziale annullamento della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008 (1), con la sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012, emessa nella causa T-565/08, Corsica Ferries France/Commissione (2).
2.
Secondo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 107 TFUE, dell’obbligo di motivazione e del principio della parità di trattamento, nonché a un errore di diritto e a un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che il prezzo negativo di cessione costituisse un aiuto di Stato.
3.
Terzo motivo, dedotto in subordine, relativo a una violazione del principio di proporzionalità e a un errore manifesto di valutazione, dato che la Commissione ha considerato che il conferimento di capitale pari a EUR 8,75 milioni costituiva un aiuto di Stato.
4.
Quarto motivo, dedotto in subordine, relativo a un errore manifesto di valutazione, poiché la Commissione ha ritenuto che le misure di aiuto alla persona per un importo di EUR 38,5 milioni costituissero un aiuto di Stato.
5.
Quinto motivo, dedotto in subordine, relativo a un errore di diritto e a un errore manifesto di valutazione, dato che la Commissione ha esaminato congiuntamente la compatibilità del saldo di EUR 15,81 milioni, versato a titolo degli aiuti alla ristrutturazione del 2002, con l’insieme delle misure del 2006.
6.
Sesto motivo, dedotto in subordine, relativo agli errori manifesti di valutazione e a una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha dichiarato gli aiuti alla ristrutturazione versati nel 2002 e nel 2006 incompatibili con il mercato comune.
(1) Decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, riguardante le misure N C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) [notificata con il numero C(2008) 3182] (GU 2009, L 225, pag. 180).
(2) Sentenza dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T-565/08, Racc., EU:T:2012:415).
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