23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/53
Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — Beiersdorf/UAMI (Q10)
(Causa T-4/15)
(2015/C 065/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Beiersdorf AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck e J. Fuhrmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Q10» — Domanda di registrazione n. 11 480 837
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2014 nel procedimento R 2050/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
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