2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/48
Impugnazione proposta l’11 gennaio 2015 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 novembre 2014, causa F-52/11, De Nicola/BEI
(Causa T-10/15 P)
(2015/C 073/60)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: C. De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo ed i punti 5, 7, 14, 16-21, 24-27, 29, 32, 35-37. 39-43, 46-55, 57-59, 62-66, 68-69, t3-74, 76-77, 87-91, 93, 95-100, 103, 106-107, 109-112. 117, 120, 124, 142, 144-145, 148-153, 161-170, 175-182 e 184-193 dell’impugnata sentenza. Rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente i punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta. Si riserva di articolare ogni mezzo istruttorio, diretto e/o contrario, che sarà necessario in relazione alla difesa di controparte, nonché alla produzione di tutti altri documenti ritenuti utili alla confutazione delle avverse tesi. Con vittoria delle spese di lite.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce le seguenti questioni:
1.
Mancata motivazione dei provvedimenti impugnati.
2.
Sull’annullamento degli atti comunque connessi e di quelli utilizzati dal comitato d’inchiesta, s’impugna la decisione di irricevibilità, atteso che la domanda riguardava specificamente tutti gli atti utilizzati dal comitato di inchiesta ed inutilmente richiesti.
3.
Sulla domanda di accertamento del mobbing s’impugna la decisione del TFP per motivazione pretestuosa, nella misura in cui l’accertamento dell’illecito contrattuale commesso ai suoi danni non è sicuramente un’ingiunzione alla banca e non è nemmeno una dichiarazione di principio.
4.
Sulla domanda di condanna a cessare il mobbing, si ritiene che l’asserito divieto d’ingiunzione non possa essere assoluto, ma debba necessariamente cedere dinanzi a comportamenti che attentano alla dignità della persona ed agli diritti fondamentali.
5.
Sulla domanda al risarcimento dei danni conseguenti al mobbing si sottolinea il fatto che il TFP, da una parte, revoca le sue istanze al comitato d’inchiesta e, dall’altra, osserva che la BEI non deve eseguire alcunché, perché non c’è alcuna sentenza di condanna e perché la decisione del comitato non è obbligatoria, non è vincolante e non è nemmeno un presupposto processuale.
6.
Sulla domanda di risarcimento dei danni ex se considerati, l’appellante afferma che il TFP sbaglia quando li rimprovera di non avere precisato nessun errore di diritto, e contesta la liquidazione e la motivazione del risarcimento concesso di 3 000 euro.
Full & Egal Universal Law Academy