30.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 107/30
Ricorso proposto il 12 gennaio 2015 — Philip Morris/Commissione
(Causa T-18/15)
(2015/C 107/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Dichiarare ammissibile il ricorso di annullamento;
—
Annullare la decisione Ares (2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, nella parte in cui essa ha negato alla ricorrente l’accesso integrale ai documenti richiesti, fatta eccezione dei dati personali occultati in essi contenuti;
—
Condannare la Commissione alle spese della ricorrente relative al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Con il suo presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione Ares (2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, con cui la Commissione ha negato alla ricorrente l’accesso integrale a cinque documenti interni redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (1) (la «decisione impugnata»).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) (il «regolamento sulla trasparenza»), non avendo dimostrato che la divulgazione integrale alla ricorrente dei documenti richiesti pregiudicherebbe «concretamente e realmente» la tutela delle «procedure giurisdizionali» individuate, e non avendo adeguatamente valutato se un prevalente interesse pubblico potesse ciononostante giustificare la divulgazione integrale. La ricorrente fa valere che la Commissione non ha dimostrato che la divulgazione integrale alla ricorrente dei documenti richiesti pregiudicherebbe «concretamente e realmente» la tutela delle «procedure giurisdizionali» individuate in quanto, in primo luogo, i documenti richiesti non possono beneficiare dalla presunzione di tutela applicabile agli «atti di causa»; in secondo luogo, il riferimento astratto della Commissione alla principio della parità delle armi non può giustificare l’estensione della presunzione agli atti non giudiziari, e, in terzo luogo, i riferimenti astratti della Commissione alle procedure pendenti, alla parità delle armi, e alla capacità del servizio giuridico di difendere la validità della DPT [«direttiva sui prodotti del tabacco»] non sono sufficienti a dimostrare che la divulgazione pregiudicherebbe, di fatto, concretamente e realmente la tutela delle «procedure giurisdizionali».
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulla trasparenza, non avendo dimostrato che la divulgazione integrale dei documenti richiesti alla ricorrente pregiudicherebbe «concretamente e realmente» il processo decisionale. La ricorrente sostiene che la Commissione si è limitata alle vaghe affermazioni circa un danno asseritamente causato alla cooperazione tra servizi, ma non ha dimostrato nessuna seria pressione esterna idonea a pregiudicare gravemente il processo decisionale. La Commissione è anche incorsa in un errore manifesto nel valutare l’interesse pubblico prevalente, in quanto ha identificato l’erroneo interesse da bilanciare con la tutela del processo decisionale.
(1) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127/1).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145/43).
Full & Egal Universal Law Academy