16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/37
Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO)
(Causa T-33/15)
(2015/C 089/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso: Marchio comunitario denominativo «BIMBO» — Domanda di registrazione n. 11 616 414
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2014 nel procedimento R 251/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata, pronunciare una sentenza in cui si dichiari il carattere sufficientemente distintivo, sia esso intrinseco o acquisito con l’uso, del marchio richiesto, accogliere il presente ricorso e ordinare che si proceda a registrare la domanda di marchio comunitario n. 11 616 414 «BIMBO» nella classe 30 della classificazione internazionale; e
—
condannare alle spese del presente procedimento e al rimborso dei costi sostenuti per il ricorso amministrativo dinanzi all’UAMI chi si opponga a tale domanda.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.
Full & Egal Universal Law Academy