16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/43
Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — CRM/Commissione
(Causa T-43/15)
(2015/C 089/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare il Regolamento di esecuzione n. 1174/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni gerarchiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 04.11.2014, L 316.
—
Condannare la Commissione alle spese del presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» in relazione all’attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale, oltre che a quella prodotta artigianalmente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7, par. 1, lett. f), punto II, e dell’art. 8, par. 1, lett. c), punto II, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)
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Si fanno valere a questo riguardo l’inesistenza nella fattispecie degli elementi che giustificano il legame con l’origine geografica, nonché
—
l’attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, nonché su un difetto di istruttoria.
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Si fa valere a questo riguardo l’errore manifesto di valutazione della domanda di registrazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per la pubblicazione della domanda per la registrazione dell’indicazione geografica relativa alla Piadina Romagnola; nonché
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un difetto di istruttoria per omessa valutazione dell’annullamento da parte di un’Autorità giudiziaria di uno Stato membro del disciplinare nazionale su cui si fonda il Regolamento impugnato.
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Si fa inoltre valere la violazione del principio di buona amministrazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE per violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
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