13.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 118/33
Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — PAN Europe/Commissione
(Causa T-51/15)
(2015/C 118/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 24 novembre 2014 con il riferimento Ares(2014)3900631 («la decisione impugnata»), con la quale la Commissione ha confermato in gran parte la sua decisione del 3 giugno 2014 con il riferimento Ares(2014)2150615 con la quale la Commissione si è pronunciata sulla richiesta di informazioni della PAN Europe del 3 gennaio 2014 (registrata dalla Commissione il 6 gennaio 2014);
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 ed erroneamente non lo ha applicato o lo ha applicato solo parzialmente, in quanto:
—
la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1367/2006 per non aver considerato il fatto che le informazioni richieste sono qualificate come informazioni ambientali;
—
la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver interpretato i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della Convenzione di Aarhus o/e in modo sufficientemente restrittivo, per non aver bilanciato l’interesse specifico di tutela del processo decisionale invocato dalla Commissione con l’interesse generale alla divulgazione di informazioni ambientali e per non aver motivato sufficientemente il diniego;
—
la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell’articolo 4 del regolamento 1049/2001 per non aver esaminato in concreto e specificamente i documenti contemplati nella domanda di accesso e per non aver motivato il diniego in relazione ad ogni specifico documento.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, ha agito in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare del suo articolo 4 e/o più specificamente dell’articolo 4, paragrafo 3, dello stesso poiché non ha dimostrato la sussistenza del motivo di diniego invocato, erroneamente non ha bilanciato gli interessi tutelati con la divulgazione ed erroneamente e in violazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 non ha esaminato in concreto e specificamente i documenti contemplati nella domanda di accesso.
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