27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/52
Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Sharif University of Technology/Consiglio
(Causa T-52/15)
(2015/C 138/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’allegato della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, nella parte in cui riguardano la ricorrente;
—
concedere alla ricorrente un risarcimento per il danno alla sua reputazione causato dalle azioni del Consiglio; e
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Mediante il proprio ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento dell’allegato della decisione 2014/776/PESC del Consiglio (1), dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (2), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio (3), e dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (4), nella parte in cui riguardano la ricorrente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dal Consiglio per quanto riguarda l’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure restrittive nei confronti della ricorrente.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, del diritto di proprietà della ricorrente e del principio di proporzionalità.
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dal Consiglio nell’adottare misure restrittive nei confronti della ricorrente.
(1) Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 325, pag. 19).
(2) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 325, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
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