30.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 107/36
Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)
(Causa T-61/15)
(2015/C 107/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: 1&1 Internet AG (Montabaur, Germania) (rappresentante: G. Klopp, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unoe Bank, SA (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «(1e1)» — Domanda di registrazione n. 1 1 0 47 479
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 101/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata relativa al procedimento di opposizione n. B 002090507 tra la 1&1 Internet AG e la UNO E Bank;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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