27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/55
Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — ΤΑLΑΝΤΟΝ/Commissione
(Causa T-65/15)
(2015/C 138/72)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Talanton, Società anonima di consulenza, formazione, distribuzione, servizi di marketing e amministrazione aziendale (Falero Antica, Grecia) (rappresentante: Κ. Damis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
disporre una perizia al fine di sottoporre a verifica il risultato della relazione di controllo quale formulato dal controllore esterno, erroneamente accolto dalla Commissione, secondo il quale sussiste «mancanza di prove alternative per corroborare le spese del personale denunciate». Il dato in questione è di fondamentale importanza ai fini dell’avanzamento della pratica, in quanto le spese del personale rappresentano la parte preponderante delle spese finanziabili, superando anche tutte le spese indirette;
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in primo luogo, dichiarare che la nota di addebito 3241414916 inviata alla ricorrente in data 10/12/2014 e con la quale la Commissione chiede la restituzione di duecentosettantatremila cinquecentotrentotto euro e trentotto centesimi (EUR 2 73 535,38), per il contratto a progetto FP-7216088 POCEMON, a motivo di carenze e inesattezze risultanti dal controllo 11-ΒΑ135-006, costituisce violazione degli obblighi contrattuali della Commissione e, in secondo luogo, che le spese dichiarate a titolo del contratto controverso sono finanziabili e quindi condannare la Commissione ad emettere una nota di accredito per centoventinovemila settecentosessantaquattro euro e trentotto centesimi (EUR 1 29 764,38).
Motivi e principali argomenti
A sostegno della domanda la ricorrente deduce due motivi.
1.
Il primo motivo si basa sulla clausola compromissoria:
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La ricorrente afferma che dalla dettagliata motivazione del presente ricorso risulta che non sussiste nessun nesso causale tra gli eventi menzionati nella relazione di controllo e le conclusioni del controllore esterno, accettate ingiustificatamente dalla Commissione nonostante le motivate obiezioni (della ricorrente), che non sono state esaminate. L’analisi in questione confuta tutte le tesi del controllore esterno e perciò la Commissione dovrebbe giungere a una nuova conclusione e accettare le spese denunciate dalla ricorrente.
2.
Il secondo motivo si basa sull’esecuzione in buona fede del contratto e sul divieto di applicazione abusiva delle clausole contrattuali:
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in primo luogo, la ricorrente afferma che non le è stato riconosciuto il legittimo diritto a presentare direttamente al controllore nominato dalla Commissione le sue obiezioni e a confutare le censure infondate dell’estensore del progetto della relazione di controllo. Ciò è particolarmente importante, dal momento che sono state sollevate questioni sull’imparzialità del controllore esterno nei confronti della ricorrente e su sue irregolarità;
—
in secondo luogo, la ricorrente afferma che il progetto di relazione di controllo del controllore esterno è stato accettato dalla Commissione senza una verifica e senza che fossero confutate in modo argomentato le legittime e analitiche censure della ricorrente, al pari delle informazioni supplementari inviate. Il progetto di relazione di controllo è stato riprodotto nella relazione di controllo 11-BA135-006/22.1.2013 del contratto POCEMON, n. FP7-216088, dove si sostiene erroneamente che risulterebbe una mancanza di prove alternative relative alle spese del personale denunciate. La valutazione del controllore esterno è arbitraria e ingiustificata, dato che sono state prodotte, a titolo di prova, prove alternative in gran numero e dichiarazioni giurate di tutti i dipendenti del progetto, quindi la relativa decisione della Commissione che ha accettato senza motivazione la valutazione del controllore esterno è errata.
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