13.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 228/15
Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — NK Rosneft/Consiglio
(Causa T-69/15)
(2015/C 228/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: NK Rosneft OAO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Russia), RN-Exploration OOO (Mosca, Russia), e Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/872/PESC del Consiglio del 4 dicembre 2014 («seconda decisione di modifica») che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC (1);
—
annullare l’articolo 1, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio del 4 dicembre 2014 («secondo regolamento di modifica») che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (2);
—
inoltre, o in subordine, annullare la decisione 2014/872/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio nelle parti in cui riguardano le ricorrenti; e
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi. Con tali nove motivi le ricorrenti sostengono che il Consiglio non era competente per l’adozione dei suddetti provvedimenti di modifica.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica non forniscono motivazioni sufficienti per consentire il controllo di legittimità e violano i diritti di difesa delle ricorrenti e il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’obiettivo perseguito dai provvedimenti di modifica non è un obiettivo legittimo della PESC.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei provvedimenti di modifica, degli obblighi di diritto internazionale gravanti sull’Unione in virtù dell’Accordo di partenariato e cooperazione con la Russia e/o dell’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT).
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il secondo regolamento di modifica non evidenzia un nesso logico tra gli obiettivi della decisione e i mezzi adottati per darvi effetto.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che il secondo regolamento di modifica non dà corretta attuazione alle previsioni della decisione in aspetti essenziali.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica violano il principio della parità di trattamento e dell’assenza di carattere arbitrario.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica sono sproporzionati rispetto allo scopo della decisione e, conseguentemente, sconfinano nelle competenze legislative dell’Unione e incidono in modo sproporzionato sui diritti fondamentali delle ricorrenti.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica configurano uno sviamento di potere.
9.
Nono motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica violano il principio di certezza del diritto a causa dell’assenza di chiarezza di taluni termini fondamentali.
(1) GU L 349, 5.12.2014, pag. 58.
(2) GU L 349, 5.12.2014, pag. 20.
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