27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/57
Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — Hippler/Commissione
(Causa T-72/15)
(2015/C 138/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eberhard Hippler (Dorsten, Germania) (rappresentante: M. Richter, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
vietare alla convenuta, a pena di una sanzione pecuniaria che dovrà essere fissata dal Tribunale per ogni caso di infrazione, di mettere a disposizione del pubblico, senza il consenso del ricorrente, le mappe della rete delle linee «Bochum»«Dortmund»«Düsseldorf/Meerbusch»«Duisburg» e «Essen», come avvenuto nei seguenti casi:
nonché
—
condannare la convenuta a corrispondere un risarcimento pari ad EUR 10 100 al ricorrente a titolo di danni;
—
condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese legali extragiudiziali sostenute pari ad EUR 2 743,43;
—
condannare la convenuta alle spese, incluse quelle legali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2201/29/CE (1) nonché degli articoli 15 e 19a della legge sul diritto d’autore (2) in combinato disposto con l’articolo 97, paragrafo 2, della medesima legge.
Il ricorrente sostiene che le mappe della rete delle linee di cui trattasi sarebbero tutelati dal diritto d’autore in quanto rappresentazioni a carattere scientifico o tecnico. Il ricorrente non avrebbe permesso in alcun momento alla convenuta di compiere gli atti di utilizzo da essa intrapresi e, in particolare, non le avrebbe concesso alcun diritto d’utilizzo. La convenuta inoltre non avrebbe nemmeno ottenuto validamente detti diritti d’utilizzo da un terzo. Mediante l’utilizzo delle mappe la convenuta avrebbe reso le medesime accessibili al pubblico o le avrebbe riprodotte in pubblico.
Il ricorrente sostiene altresì che, ai fini della quantificazione del proprio danno economico causale, si debba far ricorso ad un calcolo analogo a quello utilizzato per le licenze. Al ricorrente dovrebbe essere corrisposto il pagamento di una licenza adeguata. Nel mercato tedesco, come riconosciuto anche da parte dei Tribunali tedeschi, sono ritenute usuali e adeguate licenze per un importo di EUR 2 020 per ciascun piano. Pertanto, il risarcimento danni ammonta a EUR 10 100.
Il ricorrente ritiene, inoltre, che la convenuta gli abbia arrecato un danno morale causale ledendo il suo diritto di autore esclusivo, sicché essa dovrebbe essere condannata, quale compensazione del danno morale, a cessare gli atti di utilizzo in parola.
Il ricorrente adduce, infine, di aver a buon diritto proceduto a diffidare la convenuta tramite un avvocato e che, pertanto, la convenuta deve rimborsargli le spese legali resesi necessarie per un importo di EUR 2 743,43.
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, del 22 giugno 2001)
(2) Legge sul diritto d’autore del 9 settembre 1965 (BGBl. I pag. 1273), modificata da ultimo dall’articolo 1 della legge del 5 dicembre 2014 (BGBl. I pag. 1974).
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