4.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 146/40
Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — KENUP Foundation e a./IET
(Causa T-76/15)
(2015/C 146/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: KENUP Foundation (Calcara, Malta), Candena GmbH (Luneburgo, Germania), Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK) (Aidussina, Slovenia), Evotec AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, C. Wagner e H. Weiß, avvocati)
Convenuto: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, del 9 dicembre 2014, relative alla designazione delle comunità della conoscenza e dell’innovazione (02008.EIT.2014.I.EIT.GB) e al rigetto della proposta della KENUP, notificato con lettera del 10 dicembre 2014 (012234.EIT.D.2014.MK); e
—
condannare l’IET alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate che respingono la proposta della KENUP non sarebbero state adottate dall’organo competente dell’Unione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’IET non avrebbe rispettato la procedura di selezione applicabile al momento dell’adozione delle decisioni impugnate.
3.
Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte dell’IET, in quanto quest’ultimo non avrebbe notificato la decisione di designazione ai ricorrenti.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte dell’esperto esterno dell’IET violerebbe il principio di parità di trattamento.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte degli esperti esterni dell’IET violerebbe il principio di trasparenza e l’obbligo di motivazione.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte degli esperti esterni dell’IET violerebbe le disposizioni del regolamento sulla partecipazione al programma Orizzonte 2020 relative all’esame etico.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte degli esperti esterni dell’IET conterrebbe errori manifesti nell’esame della proposta.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che esperti dell’IET e membri del comitato direttivo dell’IET coinvolti nella procedura di selezione che ha portato alla decisione impugnata sarebbero stati in una posizione tale da generare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione europea.
9.
Nono motivo, vertente sul fatto che il bando dell’IET del 2014 per le comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) violerebbe le regole di procedura che disciplinano la procedura di selezione delle CCI.
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