11.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 155/30
Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — Binca Seafoods/Commissione
(Causa T-94/15)
(2015/C 155/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare la nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica (GU L 365, pag. 97).
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo: violazione, a seguito di disparità di trattamento arbitraria, degli articoli 16 (tutela della libertà di impresa), 20 (principio di uguaglianza) e 21 (principio di non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La ricorrente lamenta che la Commissione europea, riguardo ad altre acquacolture biologiche, ha previsto nel regolamento di esecuzione misure transitorie e disposizioni speciali, mentre ha arbitrariamente omesso di prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento n. 889/2008 (1), che terminava il 1o gennaio 2015.
La Commissione europea è a conoscenza del fatto che, se è pur vero che il pangasio è integralmente allevato biologicamente a partire dal momento in cui depone le uova, tuttavia la deposizione delle uova da parte delle femmine allevate nell’acquacoltura biologica deve essere attivata mediante una somministrazione di ormoni. Poiché ciò non è conforme alle norme generali del diritto dell’Unione sull’acquacoltura previsto per il futuro e sono ancora in fase di sviluppo altri metodi di attivazione della deposizione delle uova, sarebbe necessario prorogare il periodo transitorio.
2.
Secondo motivo: violazione della richiesta di esecuzione del Consiglio
La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato la richiesta del Consiglio di sviluppare il quadro normativo del diritto dell’Unione in materia di acquacoltura biologica con una cautela che consenta di accogliere gli sviluppi nella tecnica di produzione biologica raggiunti tramite la scadenza delle disposizioni transitorie e di non escludere dal mercato biologico le acquacolture esistenti dal 2009 e biocertificate secondo norme riconosciute.
3.
Terzo motivo: violazione dei diritti di libertà nell’ambito del commercio mondiale
La Commissione europea ha deciso consapevolmente di non osservare le norme sviluppate congiuntamente nel Codex Alimentarius, sebbene essa non si sia opposta nell’ambito del sistema di tale Codex all’applicazione della norma generale secondo cui il novellame derivante da riproduzione non biologica può essere utilizzato nell’acquacoltura biologica qualora esso non possa riprodursi nell’allevamento biologico, ma abbia adottato questa formulazione insieme agli altri membri del Codex Alimentarius. L’Unione europea non può discostarsi da tale consenso senza violare i propri obblighi derivanti dall’accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio.
(1) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).
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