11.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 155/32
Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Militos Symvouleftiki/Commissione
(Causa T-104/15)
(2015/C 155/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Militos Symvouleftiki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 16 dicembre 2014, che ha respinto in quanto infondato il ricorso della ricorrente per controllo della legalità del 23 ottobre 2014, e ha confermato la decisione del 23 settembre 2014 dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), relativa alla non ammissibilità del compenso pagato ai soci/azionisti della ricorrente a titolo di costi del personale in due progetti portati a termine dalla ricorrente, vale a dire il progetto «Go Green — Green Business is smart Business» (Accordo n. 510424-LLP-1-2010-1-GR-LEONARDO-LMP) e il progetto «LadybizIT» (Accordo n. 2011-3052-518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM), e dichiarare ammissibili a titolo di costi del personale nei progetti interessati i relativi costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou, dal sig. Pavlos Aravantinos, e dal sig. Karamanlis, o, in alternativa, dichiarare ammissibili ai sensi dell’articolo II.14 dell’accordo di sovvenzione e del suo allegato III e pagabili alla ricorrente solamente i costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou e dal sig. Mr Pavlos Aravantinos nei due progetti di cui trattasi;
—
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e le spese sostenute della ricorrente nella causa in corso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione.
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La Commissione ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la distinzione tra servizi «usuali» e «aggiuntivi» forniti dai soci/azionisti nell’ambito dei progetti interessati avrebbe potuto essere fatta tenendo presente la natura di tali servizi, la formulazione e lo spirito delle norme statutarie della ricorrente all’epoca vigenti e delle disposizioni della delibera del 20 dicembre 2010 dell’assemblea dei soci/azionisti della ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente su un secondo errore manifesto di valutazione della Commissione.
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La valutazione della Commissione, secondo cui la qualità di amministratore in quanto tale osta a che lo stesso possa fornire altri servizi alla ricorrente sulla base di un contratto di lavoro con effettivo rapporto di subordinazione, è contraria alla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione europea. In ogni caso, la ricorrente ha fornito all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e alla Commissione prove sufficienti a dimostrare che il controllo esercitato dal responsabile del progetto sull’amministratore era reale e rispettava i criteri per l’esistenza di un rapporto effettivo di subordinazione stabiliti dalla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione.
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