13.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 228/16
Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Opko Ireland Global Holdings/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
(Causa T-106/15)
(2015/C 228/19)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ALPHAREN» — Domanda di registrazione n. 4 320 297
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2014 nel procedimento R 2387/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle della ricorrente.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 216/96, in quanto un membro della commissione che ha adottato la decisione della commissione di ricorso del 2009 era anche membro della commissione che ha adottato la decisione impugnata;
—
Violazione dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione, poiché sono state prese in considerazione nuove prove non prodotte dinanzi all’UAMI alla prima udienza del procedimento di opposizione;
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non è stato imposto l’onere della prova della sussistenza di somiglianza tra i prodotti in questione alla parte opponente;
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore nell’identificazione del pubblico di riferimento e, soprattutto, nella valutazione del rischio di confusione.
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