27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/66
Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione
(Causa T-120/15)
(2015/C 138/85)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Proforec Srl (Recco, Italia) (rappresentanti: G. Durazzo, M. Mencoboni e G. Pescatore, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il Regolamento (UE) 2015/39 della Commissione Europea del 13 gennaio 2015 impugnato per il motivo dedotto alla premesse del presente ricorso che si hanno quivi per integralmente ritrascritte e richiamate;
—
per effetto dell’annullamento porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari alla cancellazione dell’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio» dal registro delle origini protette e delle indicazioni geografiche.
—
condannare la Commissione alle spese legali del presente procedimento . Nella denegata ipotesi in cui venisse respinta la presente istanza si chiede la compensazione delle spese legali.
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, il Regolamento di esecuzione impugnato di fatto gli impedisce di continuare a commercializzare il proprio prodotto nonostante che la stessa sia titolare di marchi registrati ben prima della data di deposito presso la Commissione della domanda di protezione e nonostante che la stessa per circostanza pacifica ed incontestata avesse legalmente messo in commercio dal 2006, pertanto da più di 5 anni, il proprio prodotto nell’ambito dell’Unione Europea.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)
—
Si fa valere a questo riguardo che l’entrata in vigore del Regolamento impugnato non ha previsto né prevede un qualsivoglia periodo transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte e degli incarti.
2.
Secondo motivo, vertente sulla contraddittorietà dei Considerando 5, 6 e 7 del Regolamento impugnato.
—
Si fa valere a questo riguardo la contraddittorietà dei considerando 5 e 6 con considerando 7 e la surrettizia protezione anche di una denominazione non richiesta a livello di registrazione e idonea a generare confusione in ordine alla indicazione geografica dell’ingrediente principale.
3.
Terzo motivo, vertente sull’erronea ad abusiva interpretazione della Commissione a proposito dell’allegazione dei fatti
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Si afferma su di questo punto che Il considerando 9 si riferisce a preteso danno ai prodotti esistenti negandolo. Questo danno non sarebbe però preteso ma reale e le pretese del Consorzio proponente hanno posto in essere un comportamento anticoncorrenziale, idoneo a danneggiare illegittimamente i concorrenti esistenti sul mercato, ledendo i loro diritti acquisiti con abuso del potere della Commissione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla decadenza della protezione provvisoria.
—
Si afferma su di questo punto che Il considerando 10 del Regolamento impugnato contiene una erronea indicazione dei fatti, in quanto la protezione transitoria nazionale in Italia è decaduta per mancata adozione del piano di autocontrollo sul disciplinare di produzione.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, lettera e), del regolamento n. 1151/2012.
—
Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento impugnato con il divieto di surgelazione e di pratiche di conservazione legittima delle condotte illegittime da parte del Consorzio proponente e non in armonia con il Diritto dell’Unione e della libera circolazione delle merci e dei servizi con conseguente travisamento da parte della Commissione sull’effettiva portata del disciplinare nel considerando 11 e 12 in palese violazione Regolamento 1151/2012.
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