1.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 178/17
Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE
(Causa T-122/15)
(2015/C 178/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: A. Glos, K. Lackhoff e M. Benzing, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della BCE del 5 gennaio 2015 (Az.: ECB/SSM/15/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), disponendo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione della BCE del 1o settembre 2014 (Az.: ECB/SSM/14/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);
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condannare la ricorrente alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’utilizzo di un criterio di controllo inappropriato da parte della BCE nella valutazione delle circostanze particolari.
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Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE si è basata su quattro criteri di controllo diversi e in contrasto tra loro, nel valutare se la ricorrente, nonostante soddisfi il criterio dimensionale, debba essere classificata come ente meno significativo sulla base di circostanze particolari ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (EU) n. 1024/2013 (1) in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (2). Ciascuno di tali criteri di controllo è, di per sé, erroneo.
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La ricorrente sostiene, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, perché ricorrano circostanze particolari ciò che rileva è la sussistenza di «circostanze specifiche e fattuali» che rendano inappropriata la classificazione come ente significativo e la relativa sorveglianza centrale da parte della BCE. A parere della ricorrente, risulta inadeguata la classificazione di un ente come significativo operata unicamente sulla base del criterio dimensionale ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 quando ciò non è necessario al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013, ma è sufficiente, a tal fine, la sorveglianza da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del sistema di vigilanza della Banca centrale europea.
2.
Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nell’apprezzamento dei fatti
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Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE non ha tenuto in considerazione che, alla luce di quanto sostenuto dalla ricorrente all’udienza e nel procedimento dinanzi al commissione amministrativa del riesame, la classificazione della ricorrente come ente significativo non è necessaria sotto alcun aspetto ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013, e che la classificazione della ricorrente come ente meno significativo concorderebbe anche con i principi del regolamento n. 1024/2013. La tesi della BCE, secondo cui non ricorrerebbero circostanze particolari, è manifestamente erronea.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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Con tale motivo la ricorrente deduce che la motivazione della decisione impugnata è incoerente e intrinsecamente contraddittoria. La BCE ha individuato nel complesso cinque criteri di controllo, tra loro non collegati e in contrasto.
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Dalla decisione impugnata non può essere dedotta la motivazione principale. Altresì, le deduzioni della BCE si esauriscono in mere supposizioni e contestazioni.
—
Inoltre, la decisione non prende in considerazione, in modo erroneo, quanto sostenuto dalla ricorrente nel procedimento amministrativo. In particolare, la BCE non chiarisce perché le circostanze di fatto e di diritto fatte valere dalla ricorrente non siano state sufficienti a confutare la presunzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento n. 1024/2013.
4.
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere dovuto all’illegittimo mancato esercizio del potere discrezionale
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Con tale motivo la ricorrente sostiene che la BCE ha violato l’obbligo di esercitare nel caso di specie la discrezionalità riconosciutale dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 e dall’articolo 70, del regolamento n. 468/2014. Pertanto, la BCE è incorsa in uno sviamento di potere.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di esaminare e prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso di specie
—
Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE è venuta meno al proprio dovere di esaminare e prendere in considerazione attentamente e in modo imparziale, nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale, tutti i fatti e gli argomenti di diritto rilevanti del caso di specie. In particolare, essa non ha esaminato tutti i fatti e gli argomenti di diritto dedotti dalla ricorrente.
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU L 141, pag. 1).
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