21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/48
Ricorso proposto il 12 giugno 2015 — IR/UAMI — Pirelli Tyre (popchrono)
(Causa T-132/15)
(2015/C 311/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: IR (Caen, Francia) (rappresentante: C. de Marguerye, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «popchrono» — Marchio comunitario n. 4 177 267
Procedimento dinanzi all’UAMI: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 febbraio 2015 nel procedimento R 217/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere le sue conclusioni;
—
annullare la decisione della commissione di ricorso del 13 febbraio 2015;
—
confermare i diritti di proprietà del marchio POPCHRONO;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi invocati
—
Violazione del diritto al contraddittorio.
—
Interpretazione restrittiva della nozione di «uso effettivo» da parte della commissione di ricorso.
—
Ripresa dell’uso effettivo del marchio comunitario in esame avrebbe dovuto essere esaminata dall’UAMI conformemente ai documenti forniti dalla ricorrente, incluso un anteriore contratto di licenza di durata superiore a tre mesi precedente alla presentazione della domanda di decadenza;
—
Mancata considerazione, da parte dell’UAMI, dell’inosservanza delle regole di concorrenza di base e della volontà di una parte di ostacolare l’altra parte.
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