11.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 155/36
Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Italia/Commissione
(Causa T-135/15)
(2015/C 155/43)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: C. Colelli, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 gennaio 2015 numero 2015/103 [notificata con il numero C(2015) 53 final], recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
—
Condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha in particolare impugnato:
(a)
Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine EX/2010/010, relativa al settore dello zucchero, viene effettuata la rettifica finanziaria per 9 0 4 98 735,16 euro, riferita agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 sulla base di una ritenuta «interpretazione erronea della produzione di zucchero»;
(b)
Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine CEB/2011/090, relativa alle misure promozionali, veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria per 1 6 07 275,90 euro, per «ritardi di pagamento» relativi all’esercizio 2010;
(c)
Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine LA/2009/006, relativa alla misura «azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi», veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria di 1 1 98 831,03 euro, per «ritardi di pagamento».
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), nonché delle prerogative di difesa dello Stato membro.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 60), sulla violazione dei Regolamenti (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativi a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) e (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32), e sulla violazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, pronunciata nelle cause riunite C-187/12, C-188/12 e C-189/12, SFIR e a. (EU:C:2013:737).
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del ne bis in idem e dell’obbligo di leale cooperazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 3, co. 2, del Regolamento n. 1290/2005, la violazione dell’art. 11, par. 3, co. 2, e del capo 3 del Regolamento n. 885/2006, e violazione delle linee guida della Commissione definite nel documento n. VI/5330/97.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 9, comma 3, del Regolamento n. 883/2006, nonché sull’esistenza nella fattispecie di una disparità di trattamento e di un travisamento dei fatti.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 20 del Regolamento n. 501/2008, del legittimo affidamento e del principio della imputabilità agli Stati membri delle rettifiche finanziarie.
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