8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/15
Ricorso proposto il 24 marzo 2015 — Parker Hannifin Manufacturing e Parker Hannifin/Commissione
(Causa T-137/15)
(2015/C 190/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Parker Hannifin Manufacturing Srl (Corsico, Italia) e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Stati Uniti) (rappresentanti: B. Amory, F. Marchini Camia, e E. Barbier de La Serre, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il presente ricorso;
—
annullare la decisione impugnata laddove impone interessi di mora di EUR 1 8 59 949,04;
—
in subordine, ridurre opportunamente gli interessi di mora;
—
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle delle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo principale e, in subordine, sette altri motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla qualificazione della decisione impugnata come ultra vires.
—
Le ricorrenti sostengono che manchi la base giuridica per imporre interessi di mora se la sanzione è stata pagata entro i termini di tempo stabiliti dalla decisione che ha imposto la sanzione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’assenza o non adeguatezza dei motivi espressi nella decisione impugnata.
—
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non fornisca né le ragioni di diritto né le ragioni di fatto per l’applicazione degli interessi di mora nel presente caso.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
—
Le ricorrenti sostengono che l’applicazione degli interessi di mora non sia proporzionata tenuto conto dello scopo perseguito dagli interessi di mora.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.
—
Le ricorrenti sostengono che la Commissione imponga interessi moratori del 6 % nel presente caso, mentre, quando ha rimborsato alle ricorrenti parte della sanzione, ha ripagato interessi dell’1,06 %.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento.
—
Le ricorrenti sostengono che non avrebbero potuto prevedere, in base alla decisione che ha irrogato la sanzione e al regolamento delegato, l’imposizione di interessi di mora nella presente situazione. Affermano inoltre che avrebbero potuto legittimamente fare affidamento sul fatto che la Commissione non avrebbe applicato interessi moratori alla presente situazione.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
—
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata violi l’articolo 266 TFUE nella misura in cui lo priva dell’effetto utile e violi il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in quanto le ricorrenti, per aver fatto valere il proprio diritto fondamentale a ricorrere in sede giudiziaria, si vedono imporre un tasso d’interesse manifestamente sproporzionato.
7.
Settimo motivo, vertente sull’ingiustificato arricchimento.
—
Le ricorrenti sostengono che l’applicazione di interessi moratori nel presente caso costituisca un ingiustificato arricchimento per la Commissione.
8.
Ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere.
—
Le ricorrenti sostengono che l’imposizione di interessi moratori nei confronti delle ricorrenti determini un esito che devia totalmente rispetto agli obiettivi alla base del conferimento alla Commissione di poteri delegati per la determinazione di interessi moratori.
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