8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/17
Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — Ungheria/Commissione
(Causa T-139/15)
(2015/C 190/20)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós e A. Pálfy, in qualità di agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione di esecuzione C(2015) 53 della Commissione, del 16 gennaio 2015, con cui si escludono dal finanziamento dell'Unione europea determinate spese effettuate degli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui, per quanto riguarda l’Ungheria, esclude dal finanziamento dell'Unione EUR 1 1 7 09 400 nel contesto del fondo di ristrutturazione per lo zucchero;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente nega con riferimento alla decisione il requisito, che la Commissione ritiene applicabile ma che non risulta esplicitamente nella sentenza emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-187/12 e C-189/12, secondo cui, al fine di esaminare l’applicabilità delle eccezioni previste nella sentenza, è importante il momento di presentazione della domanda di aiuti cui si riferisce l’esclusione contenuta nella decisione impugnata. Tale conclusione, secondo la ricorrente, da una parte è contraria alla logica del programma di ristrutturazione e, dall’altra, ignora completamente la stagionalità della produzione di zucchero e pone in discussione l'applicabilità pratica delle eccezioni.
Inoltre, la ricorrente considera che, anche se l'interpretazione giuridica della Commissione risultasse corretta, la Commissione, a causa delle difficoltà di interpretazione e delle incertezze emerse in relazione alla normativa sugli aiuti di ristrutturazione — in particolare la qualificazione dei silos — avrebbe operato in modo conforme al diritto se, alla luce delle difficoltà interpretative riguardo alla normativa dell’Unione, avesse ridotto l'importo escluso dal finanziamento dell'Unione o se non avesse del tutto realizzato tale esclusione.
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