26.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 171/33
Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — DHL Express (France)/UAMI — Chronopost (WEBSHIPPING)
(Causa T-142/15)
(2015/C 171/39)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: DHL Express (France) SAS (Le Bourget, Francia) (rappresentanti: A. Casalonga, F. Codevelle, C. Bercial Arias, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chronopost SA (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario n. 1 909 183
Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento per dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 gennaio 2015 nel procedimento R 2425/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
dichiarare il titolare della registrazione comunitaria n. 1 909 183 WEBSHIPPING decaduto dai suoi diritti, e dichiarare che il marchio è considerato privo di effetti a decorrere dalla data della domanda di decadenza, e cioè il 6 luglio 2012;
—
condannare l’UAMI e l’interveniente (se del caso) alle spese.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
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