1.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 178/19
Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — Regno di Spagna/Commissione
(Causa T-143/15)
(2015/C 178/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione, del 16 gennaio 2015, con la quale determinate spese sostenute dagli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEADER) sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea, nella parte in cui tale decisione esclude:
1.
gli aiuti percepiti dalla Spagna negli esercizi finanziari 2009 e 2010 per la regione Andalusia, per un importo totale di EUR 3 5 86 250,48, più EUR 1 8 66 977,31 (aiuti diretti disaccoppiati);
2.
le spese sostenute dal Regno di Spagna per la regione di Castiglia e León per un importo di EUR 2 1 23 619,66 (EUR 1 479,90 + EUR 9 78 849,95 + EUR 12 597,37 + EUR 1 720,85 + EUR 1 0 96 710,18 + EUR 32 261,41) corrispondenti alla nozione di «svantaggi naturali» e «misure agroambientali» per gli esercizi di bilancio degli anni 2010 e 2011, e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Regno di Spagna ritiene che si debba procedere all’annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi:
1.
La correzione forfettaria imposta per un importo netto di EUR 5 4 53 227,79 (aiuti diretti disaccoppiati) è contraria all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, e agli articoli 3 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per due motivi:
—
la Commissione ha interpretato erroneamente l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004, dal momento che il fatto che i risultati del campionamento aleatorio per gli anni 2008 e 2009 sono stati peggiori rispetto a quelli del campionamento di rischio non implica una violazione di tale articolo e, quindi, non costituisce una violazione del diritto dell’Unione che escluda un finanziamento delle spese agricole conformemente agli articoli 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
—
la Commissione non poteva ragionevolmente concludere per la sussistenza di una violazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quanto le prove presentate dal Regno di Spagna nella procedura di verifica hanno dimostrato che era stata condotta un’analisi adeguata e che misure idonee erano state adottate per migliorare la scelta fondata sul rischio, pertanto esse non configurano un’infrazione al diritto dell’Unione che escluda un finanziamento delle spese agricole conformemente agli articoli 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2.
La correzione inflitta per un importo totale di EUR 2 1 23 619,66 («svantaggi naturali» e «misure agroambientali») deve essere annullata per i seguenti motivi:
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essa viola l’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, nella parte in cui la Commissione ritiene che il Regno di Spagna sia venuto meno ai suoi obblighi in materia di controlli per non aver proceduto, per quanto attiene alle misure relative alle «difficoltà naturali» e le «misure agroalimentari», al censimento degli animali in occasione dei controlli realizzati in loco in relazione a detti aiuti. Il presente motivo si articola in due parti, in quanto il Regno di Spagna ritiene che:
a)
l’obbligo di censimento degli animali in occasione dei controlli realizzati in loco a titolo dell’aiuto per il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 di Castiglia e Léon sia contrario al carattere di continuità del criterio del tasso di carico e al principio di parità di trattamento, e
b)
che la Commissione abbia interpretato erroneamente l’articolo 10, paragrafi 2 e 4, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, considerando che il sistema di controllo spagnolo non fosse adeguato per verificare il rispetto del criterio di carico.
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essa viola l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2003, nonché l’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 796/2004, dal momento che il Regno di Spagna dispone di banche dati affidabili sugli allevamenti bovini, ovini e caprini, che provvede oltretutto ad aggiornare in modo costante conformemente alle forme prescritte.
—
essa viola l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in quanto è manifestamente sproporzionata nella parte in cui fissa una correzione finanziaria del 5 % per le misure interessate dall’indagine. La correzione finanziaria è sproporzionata, dal momento che qualora la violazione addebitata alle autorità spagnole fosse accertata, la decisione adottata v al di là di quanto sarebbe adeguato e necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione
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