10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/27
Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Ben Ali/Consiglio
(Causa T-149/15)
(2015/C 262/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali (Tunisi, Tunisia) (rappresentante: S. Maktouf, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Consiglio 2011/72/PESC, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, 2.2.2011, pag. 62), e il regolamento del Consiglio (UE) n. 101/2011, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, 5.2.2011, pag. 1), come periodicamente prorogati (1) e modificati (2) (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), nella parte relativa alla ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione. La ricorrente afferma che, in considerazione dei mutamenti politici avvenuti in Tunisia, non si ravvisa più alcuna ratio nell’imposizione delle sanzioni.
Secondo motivo, relativo ad un manifesto errore di valutazione, poiché il procedimento penale nazionale avviato nei confronti della ricorrente si è prolungato a tal punto da poter affermare che essa non è sottoposta ad una «vera e propria» indagine di reato che giustifichi l’imposizione delle sanzioni.
Terzo motivo, relativo ad una motivazione insufficiente, dato che quanto suggerito dal Consiglio in merito all’inserimento della ricorrente nell’elenco ribadisce semplicemente la logica sottesa all’imposizione delle sanzioni.
Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali, in quanto alla ricorrente sono state arbitrariamente imposte misure volte ad agevolare la confisca futura dei beni. Di conseguenza, il diritto di proprietà della ricorrente e la presunzione di innocenza sono stati violati.
Quinto motivo, relativo ad un manifesto errore di valutazione, dato che la motivazione addotta dal Consiglio e le disposizioni nazionali su cui essa si basa non sono conformi alla logica sottesa all’imposizione delle sanzioni.
(1) Decisione del Consiglio 2012/50/PESC, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 27, 31.1.2012, pag. 11), e decisione del Consiglio 2013/72/PESC, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 32, 1.2.2013, pag. 20).
(2) Decisione del Consiglio 2014/49/PESC, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, 31.1.2014, pag. 38), e regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 81/2014, del 30 gennaio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, 31.1.2014, pag. 2).
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