8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/18
Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — EFB/Commissione
(Causa T-150/15)
(2015/C 190/22)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Federation of Biotechnology (EFB) (Liegi, Belgio) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer e S. Moya Izquierdo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
ingiungere alla Commissione europea di pagare alla ricorrente EUR 39 316,54;
—
condannare la Commissione europea alle spese legali.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la Commissione europea ha violato i propri obblighi contrattuali di cui al contratto del 23 dicembre 2005 relativo al progetto per lo European Action for Global life science — Health Programme, riferimento LSSP-CT-2005-512135 (in prosieguo: il «contratto»), e fa richiesta di un importo finale di EUR 39 316,54.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione relativi a diversi costi imputabili, costituenti un errore nella valutazione della prova in violazione dell’articolo 1315 del codice civile belga.
—
La ricorrente sostiene che la nota di addebito emessa dalla Commissione europea è basata sulle conclusioni della relazione finale di audit ma che la valutazione compiuta dai revisori della Commissione europea per l’emissione della relazione non era corretta rispetto a diversi costi, ed in particolare ai costi del personale e ai costi relativi a determinati eventi. Pertanto, la Commissione europea ha emesso una nota di addebito basata su presupposti non corretti e non è stata in grado di provare i fatti alla base delle sue affermazioni, cosa che ha determinato una violazione dell’articolo 1315 del codice civile belga e, conseguentemente, una violazione contrattuale.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli II.20 e II.6 delle condizioni generali di contratto nonché dell’articolo 1347 del codice civile belga in quanto la Commissione europea ha erroneamente concluso che i costi relativi all’attività di determinati componenti del personale non erano imputabili poiché tali componenti non avevano un contratto di lavoro valido con la ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1134 del codice civile belga e del principio della buona fede nell’esecuzione del contratto.
—
La ricorrente sostiene, tra le altre cose, che non ha avuto la possibilità di difendersi chiarendo alla Commissione europea ogni equivoco o errore lieve incorso dalla ricorrente nell’esecuzione del contratto, che l’enorme divario in termini finanziari tra la prima bozza di relazione di audit e la versione finale della relazione di audit dimostra un’evidente mancanza di correttezza e prudenza e che i diversi errori di calcolo e imprecisioni nelle cifre disseminati in tutta la relazione finale di audit hanno costretto la ricorrente a compiere un grande sforzo per intendere correttamente le contestazioni mosse dalla Commissione europea.
4.
Quarto motivo, vertente sulla mancanza di motivazione da parte della Commissione europea rispetto al rifiuto di rimborsare talune spese.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
—
La ricorrente sostiene che la Commissione europea aveva accettato il fatto che la ricorrente fosse assistita da un altro soggetto giuridico e pertanto aveva fatto sorgere il legittimo affidamento che le spese derivanti da tale rapporto fossero integralmente imputabili.
6.
Sesto motivo, vertente sulla mancanza di chiarezza nelle regole applicabili al sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (in prosieguo: il «6PQ»).
—
La ricorrente sostiene che in base all’articolo 1162 del codice civile belga, nel dubbio, un accordo dev’essere interpretato contro colui che l’ha stipulato e a favore di chi ha contratto l’obbligazione. Le regole contrattuali applicabili al 6PQ discendono dalle clausole «standard» stabilite dalla Commissione europea, che la ricorrente non poteva che accettare, divenendo la parte che contrae l’obbligazione. Tale situazione, unita al fatto che esse pongono evidenti problemi interpretativi, come dimostrato dall’alto numero di impugnazioni dinanzi al Tribunale che le hanno contestate, giustifica il fatto che l’incertezza debba andare a favore della ricorrente. La norma interpretativa dell’articolo 1162 del codice civile belga rende possibile per il giudice interpretare le previsioni ambigue o mal scritte in senso sfavorevole al loro autore, che è la Commissione.
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