8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/25
Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — Estonia/Commissione
(Causa T-157/15)
(2015/C 190/29)
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: Kristi Kraavi-Käerdi)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione (C) 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015 recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (1), nella parte in cui riguarda la Repubblica di Estonia per un importo di EUR 6 91 746,53;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione di esecuzione (C) 2015/103 della Commissione, nella parte in cui riguarda, per gli anni da 2009 a 2011 la Repubblica di Estonia per un importo di EUR 6 91 746,53.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto la Commissione ha insufficientemente accertato e valutato i fatti alla base di tale decisione e ha erroneamente applicato il diritto dell’Unione, giungendo alla conclusione errata che la Repubblica di Estonia ha arrecato pregiudizio alle risorse dell’Unione.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di proporzionalità e sull’applicazione erronea, da parte della medesima, dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (EU) n. 130/2013 (2) in quanto con la decisione impugnata è stata stabilita per l’Estonia una rettifica finanziaria forfettaria del 2 %.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione dato che essa non ha attentamente esaminato e considerato tutti gli elementi di prova forniti dalla ricorrente.
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di certezza del diritto poiché essa ha sostenuto che doveva essere applicata la norma BCAA per gli elementi caratteristici del paesaggio e che tale applicazione doveva essere riesaminata periodicamente anche nel 2009.
(1) GU L 16, pag. 33.
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, pag. 549).
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